A proposito di una sentenza della Suprema Corte e della sorte dei vecchi contratti ex art. 2, U.C., L. N. 431/1998

AutoreRenato Del Chicca
Pagine231-233

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Chi scrive ha tra l’altro, maturato due convinzioni: la prima è che la materia locatizia e condominiale sia un pò considerata dalla dottrina e dalla giurisprudenza quasi una sorta di materia di minore importanza e conseguentemente meritevoli di scarsa attenzione.

La seconda è che, se è vero, che specie negli ultimi tempi il legislatore ha dato numerose prove di poca capacità, di contraddittorietà, di superficialità così anche la magistratura, sia di merito che di legittimità, sembra spesso desiderosa di imitare il potere legislativo.

Esempio di questo modus operandi è la sentenza (in questa Rivista 2008, 263) del 24 agosto 2007 n. 17995 nella sez. II della Corte di cassazione civile.

La pronuncia in questione riguarda un ricorso avverso ad una sentenza della Corte d’appello di Genova relativa ad una locazione ad uso abitativo, iniziata negli anni ’60 e via via rinnovatasi nel tempo di quadriennio in quadriennio e che si era rinnovata tacitamente alla scadenza del 31 dicembre 1998 non avendo comunicato la locatrice entro il 30 giugno 1998 al locatore la propria intenzione di non rinnovargli la locazione a tale scadenza.

La Corte d’appello di Genova aveva rigettato il gravame della locatrice ritenendo, in particolare, che la disdetta del 28 dicembre 1998, in quanto effettuata in relazione alla prima scadenza utile, dovesse bensì riferirsi alla data del 31 dicembre 2002, ma che tuttavia essa era priva dei requisiti stabiliti dalla sopravvenuta L. n. 431 del 1998, da ritenersi applicabile in relazione alla circostanza che la legge era entrata in vigore il 30 dicembre 1998, e dunque il giorno prima della data nella quale veniva a scadenza la locazione (31 dicembre 1998), sicché la rinnovazione era intervenuta nella vigenza della legge citata e non della L. n. 392 del 1978.

Secondo la corte d’appello doveva escludersi che la disposizione transitoria dell’art. 14, comma 5 della L. n. 431 del 1998 concernesse anche il rinnovo dei contratti precedentemente conclusi ma scadenti (nella specie il 31 dicembre 1998) nella vigenza della nuova disciplina (aplicabile dal 30 dicembre 1998); e ciò in quanto l’art. 2, ultimo comma, della L. n. 431 del 1998, laddove stabilisce che «i contratti di locazione stipulati prima della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo» (il quale fissa la durata minima di quattro anni e prevede la rinnovazione alla prima scadenza a meno che il locatore non abbia le sigenze di cui all’art. 3) detta una norma transitoria da considerarsi speciale rispetto alla prima quanto alle condizioni idonee ad impedire la rinnovazione, da apprezzarsi dunque in base alla...

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