A proposito della condanna dell'intimato al rimborso delle spese del procedimento di sfratto

AutorePaolo Scalettaris
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  1. I provvedimenti che si annotano sono costituiti tutti da ordinanze di convalida di sfratto per finita locazione: ciascuno di essi affronta il problema relativo al regolamento delle spese del giudizio nel procedimento per sfratto.

    L'ordinanza 20 novembre 1998 del Pretore di Udine e l'ordinanza 2 luglio 1997 del Pretore di Bologna contengo no, oltre al provvedimento di convalida dello sfratto per finita locazione, anche il provvedimento di condanna del conduttore intimato al rimborso delle spese del procedimento in favore del locatore intimante.

    L'ordinanza 17 settembre 1998 del Pretore di Asti contempla invece - oltre al provvedimento di convalida dello sfratto - la «liquidazione» delle spese del procedimento «a carico del convenuto».

    L'ordinanza 26 giugno 1998 del Pretore di Pisa, infine, contiene - oltre al provvedimento di convalida dello sfratto - la statuizione di compensazione delle spese.

    Va osservato subito che tutti i provvedimenti in esame risultano uniformarsi - in via generale e salvi gli aspetti particolari ai quali si farà cenno infra - al principio che è stato affermato in questa materia dalla Corte di cassazione dapprima con la sentenza 13 giugno 1994 n. 5720 1 e quindi ancor più di recente con le sentenze 22 marzo 1999 n. 2675 2 e 7 aprile 1999 n. 3336 3: principio in base al quale con l'ordinanza di convalida dello sfratto il giudice deve provvedere anche al regolamento delle spese del procedimento per sfratto.

  2. - È opportuno ricordare innanzitutto gli argomenti e le conclusioni alle quali è pervenuta nella materia la Corte di cassazione con le sentenze ora menzionate ed in particolare con la sentenza n. 5720 del 1994 (che è - tra quelle ricordate - la sentenza che presenta una motivazione più ampiamente articolata).

    La Corte ha preso le mosse dalla previsione del primo comma dell'art. 91 c.p.c. ed ha ricordato che questa fissa un duplice principio: e cioè per un verso l'affermazione che la sentenza con la quale si chiude il processo davanti ad un giudice deve contenere la statuizione relativa all'onere delle spese del processo stesso e per altro verso l'affermazione per cui è proprio e solamente il giudice davanti al quale il processo si svolge che deve statuire sul diritto della parte vittoriosa al rimborso delle spese anticipate.

    La Corte ha poi ricordato che la disposizione dell'art. 91 c.p.c. trova applicazione non solo nei procedimenti a cognizione piena che si concludono con una sentenza ma anche nei procedimenti (sommari o cautelari) che si concludono con ordinanza o decreto: esso riguarda infatti ogni caso in cui un procedimento pendente davanti ad un giudice venga definito con un provvedimento che comunque risolva appunto le contrapposte posizioni delle quali (il che porta a ritenere che - con riguardo all'ipotesi dei procedimenti cautelari - esso riguardi dunque il caso in cui il procedimento si chiuda con un provvedimento di rigetto della domanda, provvedimento che appunto - a differenza del provvedimento di accoglimento: che postula la successiva verifica in sede di giudizio ordinario - comporta la chiusura del procedimento).

    Il principio anzidetto - è stato poi ulteriormente sottolineato dalla Corte - ha trovato peraltro applicazione anche al di fuori dell'ipotesi dei procedimenti cautelari (ed è stata ricordata in questo senso la sentenza 4 novembre 1992 n. 11961 della Corte di cassazione).

    Del principio predetto - ha concluso la Corte - può e deve dunque farsi applicazione anche nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione: con la conseguenza che «l'ordinanza con cui lo sfratto è convalidato deve contenere la condanna dell'intimato al pagamento, cioè al rimborso delle spese sostenute dal locatore per gli atti del procedimento».

    Un tale provvedimento di condanna deve appunto ritenersi la necessaria conseguenza del comportamento inadempiente del conduttore: «la mancata restituzione dell'immobile dopo la scadenza della locazione - sottolinea a questo proposito la Corte - ha reso necessario il ricorso a un procedimento idoneo a sfociare in un provvedimento costituente titolo esecutivo per il rilascio».

    Nella motivazione della sentenza n. 5720 del 1994 vi è infine un cenno anche all'aspetto del problema relativo all'applicabilità o meno della fattispecie della previsione dell'art. 92 c.p.c. (e più precisamente - sembra doversi rite-Page 666nere - alla previsione del secondo comma di tale articolo: e cioè alla norma che prevede la possibilità per il giudice di compensare - parzialmente o totalmente - le spese del giudizio nel caso di ricorrenza di «giusti motivi»).

    La Corte non sembra però prendere una precisa posizione sulla questione relativa all'applicabilità o meno nel caso considerato della disposizione anzidetta. Essa si limita invero per un verso ad osservare a questo riguardo che tale norma non è applicabile né nel caso di procedimento per ingiunzione (che è anch'esso procedimento sommario) né nel caso dei procedimenti esecutivi (il che dunque -...

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