A proposito di contestazione immediata e/o differita e di verbalizzazione delle violazioni al vigente codice stradale

AutoreGiulio De Cesaris
Pagine715-718

Page 715

La III sez. civ. della Corte di Cassazione, in tema di contestazione non immediata di violazioni amministrative al c.s. riguardanti la velocità rilevata con apparecchiature elettroniche, con la sentenza n. 6475, del 18 maggio 2000 1, richiamandosi ad altre due precedenti pronunce emesse dal Supremo Collegio, le nn. 12747/98 2 e 9076/97 3, ha ribadito il principio secondo cui, l'espressione «organo accertatore» riportata dal primo comma dell'art. 385 del reg. es. c.s., «... rende legittima la compilazione del verbale da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte (di) tale organo...»: organo inteso, però, secondo la Corte, come comando o ufficio e non come organo pattuglia che ha eseguito la rilevazione sulla strada.

Ci permettiamo sommessamente di dissentire su tale affermato principio. E quindi, partendo da ciò, cogliamo l'occasione per tentare di fare un po' di chiarezza, sulla tanto controversa e tanto discussa (ma non ancora interamente risolta), vigente procedura riguardante i soggetti verbalizzanti, la verbalizzazione e le modalità di notifica delle infrazioni al c.s., in generale. Con particolare riguardo, però, alle infrazioni afferenti i limiti rigidi della velocità rilevate con le apparecchiature elettroniche, non potute contestare immediatamente.

A tal fine dobbiamo obbligatoriamente partire da un'analisi grammaticale, logica, sintattica, tecnica e giuridica, necessariamente combinata, del complesso delle disposizioni procedurali speciali dettate dagli articoli 200 (Contestazione e verbalizzazione delle violazioni) e 201 (Notificazioni delle violazioni) del nuovo c.s. e delle relative disposizioni regolamentari, artt. 383 (Contestazione - Verbale di accertamento), 384 (Casi di impossibilità di contestazione immediata), 385 (Modalità della contestazione non immediata) e 386 (Notificazione dei verbali...) da cui si evince che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata (primo comma, art. 200 c.s.) e dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale (secondo comma, art. 200 c.s.) dall'agente accertatore (quarto comma, art. 200 c.s.); ma, qualora (la violazione) non possa essere immediatamente contestata (primo comma, art. 201 c.s.), il verbale (di accertamento - vds. rubrica art. 383 reg.), che l'«organo accertatore» compila «... con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire... (primo comma, art. 385 reg.), deve, (una volta «trasmesso» al comando da cui l'organo accertatore dipende e da quello integrato con gli altri elementi necessari, secondo comma, art. 385 reg.), entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, ... (primo comma, art. 201 c.s.).

Si noti, ora, come, nel primo comma dell'art. 201, il termine verbale non sia accompagnato (né preceduto né seguito) da nessun verbo (quale potrebbe essere, ad es. redigere o compilare), e ciò perché una tale funzione è stata già svolta dal participio «redatto» riportato al secondo comma del precedente art. 200; verbo che nell'art. 201 è sottinteso, tanto da apparire, il detto primo comma, come una naturale prosecuzione dell'art. 200 stesso, e la redazione del verbale data, quindi, per scontata.

Si noti, inoltre, come, relativamente alla notificazione delle violazioni, il soggetto della proposizione principale contenuto nel primo comma dell'art. 201 c.s., sia il verbale, così com'è il verbale il soggetto del terzo comma dell'art. 385 reg., rubricato, quest'ultimo, e non a caso, «Modalità di contestazione non immediata», il tutto confermato poi dalla rubricazione dell'art. 386 reg. (Notificazione dei verbali...) diversamente da quanto era previsto dagli omologhi art. 141 primo comma c.s. e art. 604 reg. del 1959, che riportavano, invece gli estremi (come soggetto della proposizione) l'uno, e degli estremi dell'infrazione (come complemento di specificazione) l'altro, la cui rubricazione (dei due abrogati articoli) era «notificazioni delle contravvenzioni», e non dei verbali, come prevede ora, invece, chiaramente, il su richiamato art. 386 del reg.

E si noti ancora come, nel primo comma dell'art. 201 c.s., la preposizione semplice «con» posta subito dopo la virgola che segue il termine verbale, regga non una proposizione aggiuntiva come a tutta prima potrebbe apparire, ma un complemento d'unione; ossia tale preposizione non si riferisce al verbale (manca il verbo o un'espressione quale potrebbe essere, ad es. con «indicati» gli estremi... che ad esso lo leghi) ma all'atto di notifica che è atto diverso dal verbale di accertamento e «... che costituisce una semplice operazione amministrativa... del tutto scevra dalla esigenza di osservare requisiti formali predeterminati...», come da Cass. civ., sez. III, n. 11949/99 4; il quale atto di notifica, unito al verbale, deve (esso sì!) contenere «... gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, ...». Tant'è che, a riprova, il legislatore, nel precisare il contenuto del verbale, al primo comma dell'art. 383 reg., rubricato, com'è noto, (Contestazione - Verbale di accertamento), statuisce che il verbale, in ordine alla violazione, deve contenere solo «... la sommaria esposizione del fatto, nonché la enunciazione della norma violata...», e non, come visto sopra, ove non venisse ben letta o non ben interpretata la norma procedurale (come pare sia finora avvenuto), gli estremi precisi e dettagliati della violazione.

Quindi, come notato, il complesso delle norme speciali sopra richiamate, stabilisce, in modo chiaro e incontrovertibile, che:

a) la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata (primo comma, art. 200 c.s.);

b) il verbale riguardante la violazione rilevata deve essere, sempre redatto (dall'agente accertatore) sia...

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