LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 15 - Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero.
(Pubblicata nel S.O. n. 23 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di aumentare la propria attrattivita', persegue la promozione del proprio territorio e la conoscenza della propria collocazione geografica nelle altre regioni italiane e nei mercati esteri.
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La Regione, con la presente legge, attua gli interventi volti a raggiungere le finalita' di cui al comma 1 in sinergia con soggetti privati che operino, anche occasionalmente, nei luoghi oggetto della promozione, anche in cooperazione con le organizzazioni di sostegno ai corregionali residenti all'estero.
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La Regione utilizza le strutture realizzate per le finalita' di cui al comma 1 anche allo scopo di fornire assistenza logistica ai soggetti economici regionali operanti nei territori oggetto degli interventi promozionali.
Art. 2
Sostegno alla promozione di privati 1. La Regione contribuisce fino al 30 per cento della spesa sostenuta dai soggetti privati per la diffusione, in aree esterne al territorio regionale e in qualunque forma, del marchio e dei prodotti delle imprese presenti con sedi operative nel territorio del Friuli Venezia Giulia. La contribuzione e' consentita, a mero titolo di esempio e senza che il successivo elenco si intenda in alcun modo limitativo alle sole metodologie citate, per la promozione attraverso mass media cartacei, radio-teletrasmissioni, presenza in fiere o manifestazioni, Internet.
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Il beneficio di cui al comma 1 e' condizionato dalla presenza della dicitura 'Friuli Venezia Giulia' in abbinamento al marchio o al prodotto promosso e con evidenza complessiva non inferiore agli stessi. Per la promozione effettuata all'estero la denominazione della regione deve essere abbinata alla dicitura 'Italia', ancorche' tradotta in altre lingue.
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La percentuale di cui al comma 1 e' aumentata, per le sole casistiche di cui al comma 2, secondo periodo, del 10 per cento qualora sia altresi' chiaramente evidenziata la collocazione geografica della nostra regione.
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La percentuale di cui al comma 1 e' aumentata del 30 per cento qualora la spesa sostenuta dai privati riguardi esclusivamente le lavorazioni per l'adeguamento di una pubblicita' esistente alle previsioni di cui al comma 2.
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L'accesso al contributo, in caso di insufficienza di fondi, e' subordinato al momento di...
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