LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 15 - Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero.

(Pubblicata nel S.O. n. 23 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di aumentare la propria attrattivita', persegue la promozione del proprio territorio e la conoscenza della propria collocazione geografica nelle altre regioni italiane e nei mercati esteri.

  1. La Regione, con la presente legge, attua gli interventi volti a raggiungere le finalita' di cui al comma 1 in sinergia con soggetti privati che operino, anche occasionalmente, nei luoghi oggetto della promozione, anche in cooperazione con le organizzazioni di sostegno ai corregionali residenti all'estero.

  2. La Regione utilizza le strutture realizzate per le finalita' di cui al comma 1 anche allo scopo di fornire assistenza logistica ai soggetti economici regionali operanti nei territori oggetto degli interventi promozionali.

    Art. 2

    Sostegno alla promozione di privati 1. La Regione contribuisce fino al 30 per cento della spesa sostenuta dai soggetti privati per la diffusione, in aree esterne al territorio regionale e in qualunque forma, del marchio e dei prodotti delle imprese presenti con sedi operative nel territorio del Friuli Venezia Giulia. La contribuzione e' consentita, a mero titolo di esempio e senza che il successivo elenco si intenda in alcun modo limitativo alle sole metodologie citate, per la promozione attraverso mass media cartacei, radio-teletrasmissioni, presenza in fiere o manifestazioni, Internet.

  3. Il beneficio di cui al comma 1 e' condizionato dalla presenza della dicitura 'Friuli Venezia Giulia' in abbinamento al marchio o al prodotto promosso e con evidenza complessiva non inferiore agli stessi. Per la promozione effettuata all'estero la denominazione della regione deve essere abbinata alla dicitura 'Italia', ancorche' tradotta in altre lingue.

  4. La percentuale di cui al comma 1 e' aumentata, per le sole casistiche di cui al comma 2, secondo periodo, del 10 per cento qualora sia altresi' chiaramente evidenziata la collocazione geografica della nostra regione.

  5. La percentuale di cui al comma 1 e' aumentata del 30 per cento qualora la spesa sostenuta dai privati riguardi esclusivamente le lavorazioni per l'adeguamento di una pubblicita' esistente alle previsioni di cui al comma 2.

  6. L'accesso al contributo, in caso di insufficienza di fondi, e' subordinato al momento di...

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