L"azione risarcitoria promossa dal trasportato congiuntamente al vettore nei confronti del terzo corresponsabile integra remissione del debito del vettore?

AutoreUmberto Biondi
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In una nostra precedente nota pubblicata in questa Rivista 1997, pag. 806 avevamo già segnalato la pericolosità per il trasportato di promuovere l'azione risarcitoria nei confronti del responsabile unitamente al proprio vettore in quanto la giurisprudenza di merito bizantinamente deduceva da tale comportamento - e deduce ancora, come afferma l'annotata sentenza del Tribunale comense - una implicita remissione della di lui quota di debito ai sensi dell'art. 1301 c.c. nonostante la domanda formulata per ottenere l'integrale ristoro del danno subito. La conseguenza di tale orientamento era la condanna del vettore al risarcimento solo per la sua quota di responsabilità e non per l'intero danno sotto il profilo della solidarietà passiva.

La giurisprudenza di merito risaliva all'inattuale sentenza della Corte d'appello di Roma del 18 giugno 1968 in Arch. resp. civ. 1970, 223 che apoditticamente aveva formulato tale errato principio. Nel nostro citato scritto avevamo manifestato il nostro dissenso, le cui motivazioni sono ora state fatte proprie dalla sopra estesa sentenza della Corte regolatrice, alla quale finalmente è approdata la questione di diritto, che ha statuito che: «la remissione del debito, pur non potendosi presumere, può tuttavia ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di...

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