LEGGE 6 febbraio 1985, n. 16 - Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri

Coming into Force01 Marzo 1985
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/02/14/085U0016/CONSOLIDATED/20100508
Published date14 Febbraio 1985
Enactment Date06 Febbraio 1985
Official Gazette PublicationGU n.39 del 14-02-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.450 miliardi affinche', a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a predisporre e realizzare, al fine di assicurare la funzionalita' dei servizi di istituto della linea territoriale dell'Arma dei carabinieri - anche in relazione alla sua peculiare caratteristica di forza permanente accasermata - un programma straordinario quinquennale di interventi individuati e localizzati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri per la costruzione delle nuove sedi di servizio e relative pertinenze nonche' la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento di quelle gia' esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative dell'Arma dei carabinieri.

Il programma e' approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed e' comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.

Il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma di cui al presente articolo.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Il programma di cui al precedente articolo e' predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, su parere del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che provvede, tra l'altro, all'individuazione dei luoghi ed aree ove dovranno essere ubicati gli interventi, alla precisazione dei loro requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza nonche' alla definizione di questi ultimi.

Per motivi di riservatezza la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui al precedente comma sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministero dei lavori pubblici, su indicazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in deroga alle norme vigenti.

Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma precedente, la progettazione e' predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa e su indicazione del Comando generale dell'Arma dei...

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