LEGGE 11 marzo 1988, n. 66 - Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonche' disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze

Coming into Force13 Marzo 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/03/12/088G0119/ORIGINAL
Enactment Date11 Marzo 1988
Published date12 Marzo 1988
Official Gazette PublicationGU n.60 del 12-03-1988
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Per il periodo 1988-1995 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 850 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi per consentire l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici della Guardia di finanza alle proprie esigenze operative. Nella elaborazione del programma dovra' essere data priorita' ai settori:

  1. aereo, al fine di adeguare l'attuale dispositivo anche con mezzi ad elevata autonomia che consentano di svolgere attivita' di ricerca in mare a largo raggio e a tempo prolungato;

  2. navale, al fine di effettuare la sorveglianza nel mare territoriale e nelle acque internazionali;

  3. informatico, al fine di potenziare la rete informatica esistente e di completare la dotazione dei reparti territoriali di apparati informatici capaci di accedere a banche dati di interesse operativo;

  4. trasmissioni, al fine di realizzare un sistema tecnologicamente avanzato per lo scambio di informazioni nel settore delle evasioni fiscali e dei traffici illeciti.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il programma per l'attuazione di quanto disposto dal precedente articolo 1.

  2. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art 3.
  1. Ai progetti e ai contratti necessari per l'attuazione del programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici previsto dall'articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825. Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 della predetta legge, il comitato e' cosi' composto: dal Ministro delle...

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