DECRETO 5 agosto 1998 - Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne

DECRETO 5 agosto 1998.

Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI di concerto con

i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 28 giugno 1986, n. 339; Visto il decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge anzidetta, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aree esterne; Visto il decreto interministeriale 16 gennaio 1991, n. 1260, con il quale si e' provveduto ad un aggiornamento delle suddette norme tecniche, per tenere conto di possibili effetti sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici prodotti dalle stesse linee elettriche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, che ha fissato i limiti massimi di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dalle linee elettriche in narrativa; Riconosciuta la necessita' di procedere ad un ulteriore aggiornamento del citato regolamento per tenere conto dei miglioramenti dovuti allo sviluppo tecnologico in materia di elementi isolanti, di materiali da costruzione e di nuove tipologie di sostegni, per regolamentare l'utilizzazione di impianti di irrigazione a pioggia in prossimita' degli elettrodotti ed, infine, per introdurre una diversificazione, per cio' che attiene le distanze di rispetto, tra cavi aerei e conduttori nudi; Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Sulla proposta del Comitato elettrotecnico italiano;

Decreta:

Le norme tecniche di cui al regolamento citato nelle premesse (Norma CEI 11 - 4), approvato con decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, sono aggiornate con le seguenti modifiche ed integrazioni (Variante V0 4 ): All'art. 1.2.12. - Sostegni - aggiungere il seguente comma: Le suddette strutture possono essere: autoportanti quando la loro stabilita' (1.2.12-bis), sotto l'effetto di carichi agenti sulla linea, e' assicurata senza tener conto dell'effetto stabilizzante esercitato dai conduttori e dalle eventuali corde di guardia; nonautoportanti quando la loro stabilita', sotto l'effetto di carichi agenti sulla linea, e' assicurata tenendo conto dell'effetto stabilizzante esercitato dai conduttori e dalle...

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