PROVVEDIMENTO 30 settembre 2010 - Modifica dei PP.DG 11 novembre 2008, 2 marzo 2009 e 17 giugno 2010 d''iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell''associazione no profit «Ar.Co.Me - Arbitrato Conciliazione Mediazione», in Catania. (10A12978)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PPDG 11 novembre 2008, 2 marzo 2009 e 17 giugno 2010 d'iscrizione al n. 33 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione no profit «AR.CO.ME - Arbitrato Conciliazione Mediazione», con sede legale in Catania, via Monfalcone n. 26/D, codice fiscale e partita iva n. 04608270874;

Viste le note 8 luglio 2010 prot. m. dg DAG 16 luglio 2010 n. 97518.E, 26 luglio 2010 prot. m. dg DAG 11 agosto 2010 n. 108139.E e 7 settembre 2010 prot. m. dg DAG 20 settembre 2010 n. 118761.E con le quali il Presidente e legale rappresentante, dott. Orazio Grisafi, nato a Catania il 18 novembre 1945 ha chiesto l'inserimento di dodici ulteriori conciliatori (n. 6 in via esclusiva e n. 6 in via esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT