DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 settembre 2012, n. 183 - Regolamento di modifica del regolamento sulla concessione di contributi previsti dall'art. 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalita' di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2007 n. 233/Pres.

(Bollettino ufficiale della Regione Fiuli-Venezia Giulia n. 39 del 26 settembre 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la 'Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico';

Visto, in particolare, l'art. 22 della succitata legge regionale n. 26/2005, il quale prevede che: 'allo scopo di favorire l'introduzione dell'innovazione nei settori della salute e della protezione sociale, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a proporre o a finanziare, su richiesta delle strutture e degli enti operanti nei suddetti settori, progetti di innovazione e ricerca su processi e modalita' di erogazione dei servizi, comprese l'assistenza farmaceutica e le forme integrate di ricerca di base, ricerca clinica e assistenza, nonche' l'introduzione di tecnologie innovative qualora di interesse generale e il trasferimento delle conoscenze e delle competenze nel sistema sanitario e sociale. Detti progetti possono essere integrati con iniziative piu' ampie di ricerca gia' in essere o da attivare anche con il supporto dei privati'; Visto il proprio decreto n. 0233/Pres. del 2 agosto 2007, recante il 'Regolamento per la concessione di contributi previsti dall'art. 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalita' di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale', nel quale sono definiti le condizioni, i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi sopra descritti;

Ravvisata la necessita' di apportare delle modifiche e delle integrazioni al fine di rendere la disciplina regolamentare piu' organica e completa, anche sulla base delle esperienze mutuate e delle criticita' evidenziate negli anni di vigenza del testo emanato con il proprio decreto n. 0233/Pres./2007;

Visto il testo di modifica predisposto con il titolo 'Regolamento di modifica del regolamento sulla concessione di contributi previsti dall'art. 22 della Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalita' di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2007 n.

233/PRES.';

Ritenuto di procedere all'emanazione del regolamento suddetto;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 recante 'Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia.';

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1459 del 30 agosto 2012;

Visto il decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 777/DC dell'11 settembre 2012 con cui e' stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1459 del 30 agosto 2012;

Decreta:

  1. E' emanato, il 'Regolamento di modifica del regolamento sulla concessione di contributi previsti dall'art. 22 della Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalita' di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2007 n. 233/PRES.' quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento di modifica del regolamento sulla concessione di contributi previsti dall'art. 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalita' di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2007 n. 233/PRES.

Art. l.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2007 n. 233/PRES. (Regolamento sulla concessione di contributi previsti dall'art. 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalita' di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale), sono soppresse le parole: '2006-2008'.

  2. Alla lettera n) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007, dopo le parole:

    'specifico accordo', sono inserite le seguenti: ', in cui almeno due partner partecipano alla concezione di un progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Essa non e' assimilabile ad un mero rapporto di fornitura ed e' disciplinata dall'accordo'.

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007

  3. Alla fine del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2007 sono aggiunte le parole: 'Le convenzioni stabiliscono, fra l'altro, le modalita' di verifica dei risultati raggiunti.'.

  4. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 233/PRES./2oo7 sono aggiunti i seguenti:

    '2-bis. I soggetti coinvolti nei progetti di cui al comma 2 sono individuati sulla base dei seguenti elementi:

    1. esperienza e qualificazione acquisite dal soggetto nello svolgimento di precedenti attivita' nel settore oggetto dell'attivita' progettuale;

    2. disponibilita' di risorse tecniche e organizzative e di strutture adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'attivita' progettuale.

    2-ter. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 e 15-bis si applicano solamente alle azioni sostenute a bando, di cui al comma 1.'.

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007

  5. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 233/PRES./2007 sono aggiunti i seguenti:

    '2-bis. Il soggetto che presenta la domanda di contributo assume la qualita' di capofila progettuale. Il capofila e' responsabile della...

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