Disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante: .

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1 dicembre 2005 Disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre

2004, n. 297, recante: ´Disposizioni sanzionatorie in applicazione del

regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche

e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentariª.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n.

2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ed in particolare gli articoli 8, 9, 10 e 11; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante Modifiche al sistema penale; Ritenuta la necessita' di definire le procedure per presentare ricorso avverso le determinazioni dei soggetti che accertano le violazioni previste dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, e di individuare gli uffici del Ministero delle politiche agricole e forestali competenti per la definizione dei relativi procedimenti e per il compimento delle necessarie attivita', anche esecutive;

Decreta

Art. 1.

  1. Per l'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 3 (commi 1, 2, 3 e 4), 4, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono competenti i seguenti organi di controllo del Ministero delle politiche agricole e forestali: Ispettorato centrale repressione frodi - Comando carabinieri politiche agricole e Corpo forestale dello Stato.

  2. Gli organi, i funzionari o comunque gli agenti addetti all'accertamento delle violazioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, ivi compresi gli organi di controllo di cui al comma 1, procedono anche su segnalazione della Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole e forestali.

    Art. 2.

  3. Il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere effettuato secondo le modalita' che saranno individuate con successivo provvedimento della Direzione generale della qualita' dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante gli estremi del verbale con cui e' stata contestata la violazione.

  4. Nel verbale con cui viene contestata la violazione deve essere contenuta l'indicazione di cui al comma 1.

    Art. 3.

  5. Il funzionario o l'agente che ha...

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