DELIBERAZIONE 17 settembre 2003 - Disposizioni procedurali relative alla risoluzione delle controversie attribuite all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della decisione della Commissione europea comp/M.2876 del 2 aprile 2003 (NewsCorp/Telepiu)(Deliberazione n334/03/CONS)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del consiglio del 17 settembre 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, commi 6 e 11; Visto il nuovo quadro normativo europeo in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, ed in particolare la direttiva 2002/21/CE, che istituisce il nuovo quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, e la direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime; Vista la decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003, relativa al procedimento n. M 2876 - NewsCorp/Telepiu', ed in particolare la parte II - Obblighi, paragrafi 10 - Offerta Wholesale Premium, 11 - Accesso alla piattaforma, 12 - Protezione dei clienti della piattaforma unica e contratti con i rivenditori, e 15 - Risoluzione delle controversie; Vista la delibera n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001, recante adozione del regolamento concernente le controversie tra organismi di telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2001; Vista la delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, recante adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 18 luglio 2002; Vista la delibera n. 435/01/CONS del 14 novembre 2001, recante approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259, ed in particolare l'art. 28; Vista la determinazione del segretario generale n. 9/2003, recante disposizioni organizzative relative al monitoraggio delle attivita' della piattaforma digitale a pagamento, pubblicata sul sito dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il 29 luglio 2003; Ritenuto che, in base alla decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003, nel caso in cui sorga una controversia in merito all'attuazione della parte II degli impegni ivi previsti, e qualora l'oggetto della controversia riguardi i paragrafi 10, 11 o 12.1 e rientri nelle competenze dell'Autorita' per le garanzie...

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