Il regolamento di procedura degli organismi di mediazione tra d.l.vo 4 marzo 2010, n. 28 E d.m. 18 Ottobre 2010, n. 180

AutoreVittorio Raeli
CaricaConsigliere della Corte dei conti
Pagine376-378

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1. Il ruolo centrale del regolamento di procedura

Con l’entrata in vigore del D.L.vo 4 marzo 2010, n. 281 è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della mediazione.

Vi è unanimità di opinioni, in dottrina 2, circa la de-finizione di mediazione e, comunque, è il legislatore, che, nell’art. 1 D.L.vo cit., definisce la mediazione come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” 3

Il decreto n. 28/2010 compie una scelta netta in favore del ricorso obbligatorio 4 al procedimento di mediazione “amministrato” da organismi 5 che risultano iscritti nell’apposito registro 6 istituito presso il Ministero della Giustizia. 7

Si è detto in dottrina 8 che tra i principi fondamentali che governano il procedimento di mediazione il punto di partenza da cui muovere è rappresentato dal principio della autonomia regolamentare al quale si ispira l’art. 3, comma 1, D.L.vo cit. 9 10.

Ciò significa che si riconosce piena autonomia agli organismi di mediazione, demandando loro la definizione delle regole di svolgimento del procedimento, 11 fermo restando che il regolamento deve in ogni caso “garantire la riservatezza del procedimento” e prevedere le “modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico” (art. 3, comma 2, D.L.vo n. 28/2010) 12.

All’atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, ciascun organismo deve depositare il proprio regolamento di procedura ed il codice etico, comunicandone ogni successiva variazione, secondo quanto dispone l’art. 16, comma 3, D.L.vo cit. 13.

Un ruolo di centrale importanza, affinché gli organismi di mediazione possano vedersi accolta la domanda di iscrizione nel registro, è, dunque, attribuito al regolamento di procedura, posto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 3, “ai fini della iscrizione nel registro il Ministero della Giustizia valuta l’idoneità del regolamento”.

Il decreto legislativo in commento non chiarisce quali sono i parametri alla stregua dei quali deve essere effettuata la valutazione della “idoneità”, ma sembra di poter sostenere che per “idoneità” si intenda sia la veri-fica degli aspetti organizzativi 14 sia la “conformità del regolamento alla legge e al presente decreto”, secondo la specificazione introdotta dall’art. 4, comma 2-lett. e), D.M. n. 180/2010 15.

2. Funzione

Poiché secondo la dottrina 16 il decreto legislativo in commento segna un nuovo passo non solo verso la definizione della mediazione in termini di procedimento 17, ma anche verso una sua maggiore ritualità 18, la funzione del regolamento è quella di disciplinare la serie di atti e di fasi in cui si articola la procedura.

È auspicabile, peraltro, che la disciplina regolamentare non scenda troppo nei dettagli, perché è nello spirito della mediazione (facilitativa) che il mediatore abbia la più ampia libertà di azione, sia pure entro i confini disegnati dal legislatore 19 20.

Accanto a quella che possiamo definire come funzione primaria del regolamento di procedura, a nostro avviso, deve essere messa in evidenza una funzione che possiamo definire “organizzativa”, poiché, in considerazione della previsione di una serie di attività amministrative ed organizzative del procedimento (come, ad esempio, la trasmissione delle comunicazioni e della proposta di conciliazione, l’apertura e la tenuta del fascicolo, il registro degli affari di mediazione, l’archivio degli atti dei procedimenti trattati) 21 il regolamento di ciascun organismo dovrà anche regolare l’effettiva distribuzione di compiti tra il mediatore e la segreteria dell’organismo stesso 22.

La dottrina che si è occupata degli aspetti organizzativi ha evidenziato come mentre spettano all’organismo i compiti essenziali di segreteria (ricezione e trasmissione della domanda; fissazione degli incontri; tenuta e conservazione dei fascicoli delle procedure; conservazione dei verbali; etc.) spettano al mediatore le attività più specificamente riconducibili al procedimento di mediazione, ferma restando la possibilità che agli incontri di mediazione partecipino anche funzionari e addetti dell’organismo con funzioni di segreteria ed assistenza 23.

È questo un profilo che senz’altro viene in rilievo ai fini della valutazione della “idoneità” del regolamento e, quindi, della iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. Contenuti

Del contenuto del regolamento di procedura si occupa24 l’art. 7 del D.M. n. 180/2010.

In base a tale norma si distingue:

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  1. ciò che il regolamento può contenere;

  2. ciò che il regolamento non deve sicuramente contenere;

  3. ciò che il regolamento deve contenere.

4. (Segue) Contenuti “facoltativi”

I contenuti “facoltativi” regolamentari sono rimessi alla autonomia degli organismi e sono quelli previsti dal comma 2 dell’art. 7 cit., sebbene l’elenco non sia esaustivo, in ossequio al principio di autonomia regolamentare 25.

È così rimessa alla discrezionalità dell’organismo la previsione secondo cui il mediatore debba in ogni caso convocare le parti personalmente le parti (lett. a).

La scelta del legislatore delegato di preferire la regolamentazione procedimentale dei singoli organismi rischia di lasciare irrisolto un aspetto indubbiamente rilevante - in quanto caratterizzante la mediazione - e che potrebbe divenire eventuale ad iniziativa dei regolamenti, in quanto il sistema così delineato può far venir meno le sessioni separate, alle quali le parti compaiono “personalmente”.

La norma regolamentare sfiora un altro aspetto della procedura di mediazione, con riferimento al ruolo del’avvocato, in quanto, pur in assenza di una espressa previsione sulla obbligatorietà della difesa tecnica delle parti, nulla sembra ostare a che nel regolamento di procedura sia imposta la difesa tecnica quanto meno per la parte proponente, che è libero di scegliere l’ente presso il quale proporre la domanda, mentre è difficile che tale imposizione possa ricadere sulla parte convocata, che, al momento del ricevimento della domanda, non si è ancora impegnata ad accettare il regolamento e che non è, quindi, vincolata dal medesimo 26.

È rimessa, sempre, alla discrezionalità dell’organismo di mediazione inserire nel regolamento di procedura la previsione secondo cui la proposta può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione - e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente - e può essere formulata anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione (lett. b).

Si è detto in dottrina 27 che la proposta formulata da un mediatore ad hoc, diverso da quello precedente, ha un senso solo se si considera il diverso ruolo della mediazione valutativa rispetto a quella facilitativa.

Fin tanto che la mediazione si muove entro la gestione del conflitto, nessuna competenza specifica è richiesta al mediatore; qualora si passi, invece, alla fase valutativa, può rendersi opportuno che la proposta sia formulata da un mediatore dotato di più specifiche competenze tecnicogiuridiche 28.

Si è aggiunto, inoltre, che il decreto ministeriale opportunamente ha consentito ai regolamenti dei singoli organismi di prevedere che la proposta del mediatore possa provenire da un mediatore diverso, in quanto le parti temono che quello stesso mediatore, che riceve in via confidenziale informazioni riservate, potrebbe assumere, poi, le diverse vesti di mediatore “valutativo” od “aggiudicativo” 29.

Per completezza, va detto che sebbene questa duplicazione di mediatori possa comportare maggiori spese, esse non potranno essere ripetute dalle parti del procedimento, in quanto ai sensi del comma 10, le spese di mediazione “rimangono fisse anche nel caso […] di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo” 30.

Al D.M. n. 180/2010 si deve l’introduzione dell’istituto della proposta “contumaciale”, eventualità che può essere esclusa in sede regolamentare 31.

Alle obiezioni formulate in linea di principio dalla dottrina 32 sull’istituto della proposta del mediatore, osservandosi, fra l’altro, che le parti potrebbero mostrare maggiori resistenze a cooperare nel percorso facilitativo, 33 nel commentare la novità introdotta dal decreto ministeriale si è affermato che con la proposta “contumaciale” si arrivi ad una vera e propria aberrazione nell’ottica della mediazione, in quanto si presenta come una forzatura estrema nei confronti della parte che abbia scelto legittimamente di non comparire 34.

Poiché nell’impianto del D.L.vo n. 28/2010 l’eventuale specializzazione giuridica del mediatore assume una valenza diversa, risultando ampliata la funzione del mediatore, attraverso il meccanismo della proposta, è sancito nell’art. 7, comma 2, D.M. n. 180/2010 che l’organismo possa prevedere, mediante il proprio regolamento, “la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche” (lett. d) 35.

Sempre la specializzazione è, poi, il criterio di riferimento per circoscrivere l’attività di ciascun organismo. Il regolamento può, infatti, prevedere che la sua attività sia...

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