La Procedura Di Selezione E Stralcio Delle Comunicazioni Intercettate Nelle Lineeguida Della Procura Della Repubblica Di Torino

AutoreFrancesco Caprioli
Pagine553-568
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Arch. nuova proc. pen. 6/2016
Dottrina
LA PROCEDURA
DI SELEZIONE E STRALCIO
DELLE COMUNICAZIONI
INTERCETTATE NELLE LINEE-
GUIDA DELLA PROCURA
DELLA REPUBBLICA DI TORINO
di Francesco Caprioli
1. Nel frastuono della prassi applicativa molti istituti
processuali penali hanno smesso da tempo di far sentire la
loro voce. È il caso della procedura di selezione e stralcio
delle comunicazioni intercettate di cui all’art. 268 commi
6-8 c.p.p., ormai di fatto estromessa dalla fase del proce-
dimento – l’indagine preliminare – nella quale avrebbe
dovuto trovare la sua f‌isiologica collocazione.
A ridare f‌iato all’istituto provvede oggi la circolare della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino,
che ribadisce con forza l’obbligo di procedere alla selezio-
ne delle comunicazioni rilevanti immediatamente dopo il
deposito delle intercettazioni, dettando precise regole di
condotta intese a contemperare i diritti della difesa con
le ragioni di chi voglia evitare la divulgazione di notizie
irrilevanti per l’indagine e il processo.
A questo specif‌ico tentativo di conciliare gli interessi in
gioco saranno dedicate le brevi considerazioni che seguo-
no. La speranza è di offrire utili spunti di rif‌lessione anche
al legislatore, che potrebbe presto essere chiamato a rego-
lare la materia in attuazione di direttive di legge delega
che traggono scopertamente ispirazione dalle linee-guida
torinesi. (1)
2. Scopo della procedura regolata dall’art. 268 commi
6-8 c.p.p. è cancellare senza ritardo dall’orizzonte pro-
cessuale le comunicazioni che appaiano manifestamente
irrilevanti o inutilizzabili, per mettere al riparo le vittime
dell’intercettazione (2) da ulteriori gratuite aggressioni ai
loro diritti di privacy e per aprire la strada a una sollecita
distruzione dei materiali compromettenti.
Sembrerebbe trattarsi, dunque, di una procedura selet-
tiva che punta a escludere anziché a includere. Ma strut-
turalmente, conviene notarlo f‌in d’ora, quello regolato
dall’art. 268 comma 6 c.p.p. è un meccanismo acquisitivo:
all’organo giurisdizionale non è attribuito il potere di de-
cretare lo stralcio delle conversazioni che le parti riten-
gano manifestamente irrilevanti, ma il potere di disporre
l’acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti che
non appaiano tali, procedendo anche d’uff‌icio alla cesti-
nazione dei materiali inutilizzabili. Compito del giudice
è tutelare le ragioni di chi sia rimasto gratuitamente im-
pigliato nella rete dell’intercettazione, impedendo che
divengano di dominio pubblico conversazioni probatoria-
mente irrilevanti (di soggetti terzi o dello stesso impu-
tato) che l’accusa o la difesa vorrebbero, invece, riversare
agli atti del processo.
Sul punto torneremo più avanti. Per il momento con-
viene ripercorrere brevemente le cadenze procedurali che
precedono e seguono la decisione acquisitiva.
Concluse le operazioni di ascolto, i verbali e le regi-
strazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico mi-
nistero, che entro cinque giorni (e comunque non oltre
la chiusura delle indagini preliminari nell’ipotesi prevista
dall’art. 268 comma 5 c.p.p.) li deposita in segreteria in-
sieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convali-
dato o prorogato l’intercettazione. I materiali rimangono
depositati in segreteria per il tempo f‌issato dal pubblico
ministero o eventualmente prorogato dal giudice (art. 268
comma 4 c.p.p.), e ai difensori è immediatamente dato
avviso che, nel termine suddetto, hanno facoltà di esami-
nare gli atti e ascoltare le registrazioni – senza possibilità,
per il momento, di farsene rilasciare copia – e di prendere
cognizione dei f‌lussi di comunicazioni informatiche o te-
lematiche. Scaduto il termine, le parti indicano al giudice
le comunicazioni di cui intendono chiedere l’acquisizione
(art. 268 comma 6 c.p.p.). Celebrata l’udienza-f‌iltro – cui
pubblico ministero e parti hanno diritto di partecipa-
re, essendone avvisati almeno ventiquattro ore prima –,
le conversazioni non indicate dalle parti e quelle che il
giudice abbia ritenuto irrilevanti o inutilizzabili rimango-
no relegate nel fascicolo del pubblico ministero: la difesa,
dunque, non potrà mai fare copia delle relative registra-
zioni. Seguirà, se ritenuta necessaria, la procedura di
distruzione ex art. 269 c.p.p., della quale, ha chiarito la
giurisprudenza di legittimità, l’udienza stralcio costituisce
il necessario antecedente procedurale (3), e che ha un
senso, come è ovvio, solo se riguarda registrazioni di cui
nessuno abbia mai potuto fare copia (altrimenti, servireb-
be a poco distruggere l’originale) (4). Le conversazioni
ritenute dal giudice non manifestamente irrilevanti e uti-
lizzabili devono essere invece trascritte, e le trascrizioni
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conf‌luiscono nel fascicolo per il dibattimento a norma
dell’art. 268 comma 7 c.p.p. (insieme, deve ritenersi, alle
registrazioni). Le difese (art. 268 comma 8 c.p.p.) possono
estrarre copia delle trascrizioni e possono fare eseguire, a
questo punto, anche la «trasposizione della registrazione
su nastro magnetico» (benché la terminologia sia obsole-
ta, essendo ormai i supporti interamente digitali).
Si tratta di una procedura che sembrerebbe contem-
perare virtuosamente l’interesse alla riservatezza con le
ragioni della difesa. È innegabile che quest’ultima abbia
margini d’azione limitati, perché f‌ino al provvedimento
acquisitivo del giudice il difensore può soltanto ascoltare
le registrazioni e prendere cognizione dei f‌lussi di comuni-
cazioni informatiche e telematiche, e non anche ottenerne
copia: ma oltre ad essere indispensabile per salvaguardare
la privacy dei soggetti di cui si parla nelle comunicazioni
intercettate (giova ripeterlo, servirebbe a poco stralciare e
distruggere registrazioni già uscite in copia dalla segreteria
del pubblico ministero), il divieto di disporre materialmen-
te dei supporti digitali non si direbbe pregiudicare oltre
misura l’esercizio delle specif‌iche funzioni attribuite al di-
fensore nell’ambito della procedura di cui all’art. 268 c.p.p.
3. Perché un simile virtuoso contemperamento si rea-
lizzi, occorrerebbe, tuttavia, che l’udienza di acquisizione
e stralcio venisse effettuata nel corso della fase investiga-
tiva, a breve distanza di tempo dalle operazioni di ascolto:
le attività procedimentali conseguenti all’intercettazione
(deposito, avviso ai difensori, indicazione dei colloqui da
acquisire, udienza camerale, acquisizione delle comunica-
zioni rilevanti e stralcio di quelle inutilizzabili) dovrebbe-
ro susseguirsi senza soluzione di continuità, nel rispetto
delle rigide scansioni temporali dettate dall’art. 268 c.p.p.
Gli scenari che emergono dalla prassi applicativa sono
però assai diversi. Il deposito viene effettuato quasi sem-
pre al termine delle indagini preliminari, essendosi ormai
trasformata in regola l’eccezione prevista dall’art. 268
comma 5 c.p.p.: e quasi sempre, per ragioni delle quali si
dirà più avanti (5), i pubblici ministeri omettono di dare
avvio alla procedura selettiva – ossia di indicare al giudice
gli atti comunicativi da acquisire – una volta scaduto il
termine attribuito ai difensori per esaminare gli atti e
ascoltare le registrazioni. La scelta delle comunicazioni
rilevanti avviene dunque, nella maggior parte dei casi, a
dibattimento, con le cautele procedurali (udienza a por-
te chiuse) suggerite da una recente decisione della Corte
costituzionale (6).
L’imprevista f‌isionomia assunta nella prassi dall’isti-
tuto ha fatto sorgere, tra le altre, una delicata questione
esegetica. Se il deposito delle intercettazioni (non seguito
da un’immediata procedura di selezione delle conversa-
zioni rilevanti) avviene a indagini preliminari concluse,
contestualmente al deposito ex art. 415-bis comma 2 c.p.p.
della documentazione relativa alle indagini espletate, l’in-
dagato e il difensore hanno facoltà di ottenere copia dei
f‌iles contenenti le comunicazioni intercettate (7)? La so-
luzione affermativa sembrerebbe imposta sia dalla regola,
contenuta nello stesso art. 415-bis comma 2 c.p.p., secon-
do cui degli atti depositati indagato e difensore possono
«prendere visione ed estrarre copia», sia dall’esigenza di
garantire una piena esplicazione delle facoltà difensive
dopo la conclusione delle indagini.
Ma se così fosse, che ne sarebbe delle ragioni di chi
paventi gratuite interferenze nella propria vita privata?
A cosa servirebbe la procedura dibattimentale di f‌iltro,
eventualmente seguita dalla distruzione dei colloqui regi-
strati inutilizzabili o irrilevanti, se tutti i supporti digitali
potessero già liberamente circolare in copia f‌in dalla chiu-
sura delle indagini preliminari?
4. Molti uff‌ici di procura – ivi compresa la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma (8) – ritengono
che in simili frangenti non possano che prevalere le esi-
genze di tutela della riservatezza (9): ed è questa l’opi-
nione espressa in alcune occasioni anche dalla Corte di
cassazione. Niente selezione preliminare delle comunica-
zioni rilevanti, dunque, niente copia magnetica o digitale
delle registrazioni o dei f‌lussi comunicativi: riconoscere
alla difesa una simile «indiscriminata facoltà» f‌inireb-
be per «vanif‌ica[re] e svuota[re] di concreta vigenza il
contemperamento tra diritti fondamentali realizzato con
la procedura di cui all’art. 268 c.p.p.», alterando il «con-
divisibile equilibrio» istituito dal legislatore «tra esigenze
conoscitive della difesa […] ed esigenze delle persone
estranee alle indagini, […] doverosamente tutelate nel
loro diritto alla riservatezza» (10).
Diff‌icile, a prima vista, non sottoscrivere una simile
conclusione: se il divieto di rilasciare copia venisse meno a
indagini concluse, sarebbe tradita la volontà legislativa di
ridurre al minimo la lesione alla riservatezza conseguente
alla discovery dei risultati dell’ascolto. La tutela dei diritti
di privacy – già per molti versi insoddisfacente – subirebbe
un ulteriore brutale ridimensionamento: la sua maggiore
o minore estensione f‌inirebbe per dipendere dalla scelta
del pubblico ministero di avviare la procedura di selezione
e stralcio contestualmente al deposito delle indagini pre-
liminari oppure in sede dibattimentale. Ma l’obiezione è
scontata: se il divieto di rilasciare copia dei f‌iles dovesse
permanere anche al termine delle indagini, sarebbe l’e-
stensione del diritto di difesa a dipendere, ancor più irra-
gionevolmente, da una libera scelta della parte pubblica.
Per sfuggire alla critica, il giudice di legittimità mini-
mizza il pregiudizio che verrebbe in questo modo arrecato
ai diritti difensivi: «la conoscenza delle intercettazioni
consente di valutare appieno gli atti posti a fondamento
dell’indagine e, conseguentemente, di svolgere l’attività
difensiva nei modi consentiti dalle norme, a prescindere
dal materiale possesso delle copie»; l’esercizio del diritto
di difesa potrebbe comunque «pienamente dispiega[rsi]»
(11). Ma il tentativo non convince. Quanto conti per la
difesa disporre materialmente dei f‌iles digitali è già emer-
so con chiarezza nella giurisprudenza costituzionale rela-

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