LEGGE 2 dicembre 1998, n. 420 - Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno a pprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga l a seguente legge: Art. 1.

  1. L'articolo 11 del codice di procedura penale e' sostituito dal s eguente: "Art. 11 (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).

    - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di p ersona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo s arebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario c ompreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato e sercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, s ono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, c he ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello d eterminato dalla legge.

  2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato s tesso e' venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento s uccessivo a quello del fatto, e' competente il giudice che ha sede n el capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai s ensi del medesimo comma 1.

  3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la q ualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di p ersona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del m edesimo giudice individuato a norma del comma 1".

    Art. 2.

  4. Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale e' inserito il s eguente: "Art. 11-bis (Competenza per i procedimenti riguardanti i m agistrati della Direzione nazionale antimafia). - 1. I procedimenti i n cui assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di i mputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un m agistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui a ll'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con r egio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, s ono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 1 1".

    Art. 3.

  5. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e ' sostituito dal seguente: " 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere e sercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

    Competente e' il tribunale del capoluogo del distretto della corte d 'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di p rocedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di c oordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate c on decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".

    Art. 4.

  6. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e ' sostituito dal seguente: " 2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale d el capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a n orma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c odice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 l uglio 1989, n. 271".

    Art. 5.

  7. Dopo l'articolo 261 del codice penale militare di pace e' a ggiunto il seguente: "Art. 261-bis (Procedimenti riguardanti i magistrati). - Quando per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano la funzione di giudice presso t ribunali militari o corti militari...

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