PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2008 - Semplificazione di procedimenti amministrativi relativi a SGR, SICAV e SIM.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali debbono concludere i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unita' organizzative responsabili;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, contenente il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Visto il provvedimento del 4 agosto 2000 (Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare);

Visto il provvedimento del 14 aprile 2005 (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio);

Considerata l'esigenza di semplificare i procedimenti amministrativi relativi alle societa' di gestione del risparmio, alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) e alle societa' di intermediazione mobiliare;

Sentita la Consob;

E m a n a l'unito provvedimento contenente disposizioni volte a modificare i provvedimenti del 4 agosto 2000 e del 14 aprile 2005.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2008

Il Governatore: Draghi

Allegato

Art. 1.

Modifiche al provvedimento del 4 agosto 2000 in materia di intermediari del mercato mobiliare

  1. Al titolo II, capitolo 3, sezione I, paragrafo 1.1 e' aggiunto, dopo l'ultimo capoverso, il seguente capoverso:

    ´Non sono tenute ad effettuare le comunicazioni le societa' facenti parte di gruppi bancari o di SIM italiani quando la SIM, il cedente e il cessionario fanno parte del medesimo gruppo.ª.

  2. Al titolo II, capitolo 3, sezione I, paragrafo 4, dopo il secondo capoverso e' aggiunto il seguente capoverso:

    ´I soggetti di cui all'ultimo capoverso del precedente paragrafo 1.1 inviano alla Banca d'Italia le comunicazioni successive secondo le modalita' previste dal presente paragrafo.ª.

    Art. 2.

    Modifiche al provvedimento del 14 aprile 2005 in materia di gestione collettiva del risparmio

  3. Il titolo II, capitolo V, sezione V, paragrafo 3.1 e' sostituito dal seguente:

    ´Tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi - per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'intermediario emittente e ancora a sua disposizione - i seguenti elementi:

    1. gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passivita' irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;

    2. le passivita' subordinate.

    In entrambi i casi le passivita' possono essere emesse dalle SGR anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli similari.

    Per quanto concerne le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate nonche' le possibilita' di riacquisto da parte dell'emittente si rinvia all'allegato II.5.1.ª.

  4. All'allegato II.5.1, il paragrafo 3 e' soppresso.

  5. Il titolo III, capitolo III...

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