Problematiche relative alla legittimazione passiva del prefetto nei giudizi di opposizione ai sensi della L. N. 689/81

AutorePatrizia Bianchetto
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  1. - In questi ultimi tempi, si assiste, a livello giurisprudenziale, all'esame della questione - peraltro mai concretamente e compiutamente affrontata in passato - della legittimazione passiva del prefetto nei casi in cui l'oggetto del giudizio di opposizione non sia l'ordinanza-ingiunzione adottata ai sensi dell'art. 203 c.d.s., bensì il verbale di contestazione o la cartella esattoriale relativa all'inserimento a ruolo del verbale non impugnato.

    La problematica trae le sue origini da una serie di sentenze della Corte costituzionale (23 giugno 1994, n. 255 e 15 luglio 1994, n. 311) con le quali si ammise la impugnabilità immediata innanzi all'A.G.O. dei verbali di accertamento di violazioni al codice della strada, anche in assenza della preventiva presentazione del ricorso al prefetto, ai sensi dell'art. 203 c.d.s.

    I presupposti normativi sono da rinvenirsi nell'art. 23 comma 4 della L. 24 novembre 1981, n. 689, il quale dispone che «l'autorità che ha emesso l'ordinanza può stare in giudizio personalmente... o avvalersi anche di funzionari appositamente delegati» e nell'art. 205 c.d.s. che, nello stabilire che avverso l'ordinanza-ingiunzione del prefetto è ammesso ricorso al Giudice di pace, richiama espressamente il già ricordato art. 23 della L. n. 689/81.

    Corre l'obbligo di evidenziare che la giurisprudenza civile non ha mai avuto dubbi sulla legittimazione passiva del prefetto che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, tant'è che essa perdura per tutta la durata del giudizio, fino al ricorso per cassazione, con la conseguente pronuncia di inammissibilità del ricorso presentato dal sovraordinato Ministro dell'interno.

    Tra le sentenze più recenti della Cassazione basti citare quella della I sezione civile del 9 aprile 1999, n. 3452 1 con cui si precisa che legittimato ad agire e a contraddire in giudizio, nel caso di contestazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento è esclusivamente l'autorità che ha emanato tale provvedimento.

    La III sezione civile, con sentenza 5 maggio 2000, n. 5689 2, sancendo l'obbligo di notifica del ricorso medesimo non presso l'Avvocatura dello Stato, ma presso il funzionario appositamente delegato, ha statuito che legittimato passivo nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, è l'organo che ha emanato il provvedimento sanzionatorio anche quando trattasi di un organo periferico dell'amministrazione statale (nella specie il prefetto) che agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale.

    L'orientamento è consolidato altresì con riferimento ai provvedimenti prefettizi di sospensione della patente 3.

  2. - Con riferimento alla questione oggetto della presente nota, si rammenta che fin dal 1996, il Ministero dell'interno, con circolare n. 25 del 22 febbraio 1996, si fece carico di diramare alle dipendenti prefetture istruzioni al riguardo, precisando - su conforme avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato - che in...

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