LEGGE 28 dicembre 2005, n. 278 - Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge

Art. 1.

  1. Alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi e' concesso un contributo di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzato alla realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati, che svolge le sue attivita' anche attraverso l'utilizzo delle piu' avanzate tecnologie multimediali.

  2. Il coordinamento delle attivita' svolte dal Centro di cui al comma 1 e' affidato ad un Comitato composto da cinque membri, di cui uno designato dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, uno dall'Unione italiana dei ciechi-ONLUS, due dalle associazioni delle persone disabili indicati rispettivamente, dalla Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND) e dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) ed uno in rappresentanza della regione in cui e' ubicato il Centro.

    All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attivita' del Comitato non da' luogo alla corresponsione di compensi, indennita' o rimborsi spese.

  3. La Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi invia annualmente una relazione sull'impiego delle risorse di cui alla presente legge e sullo stato di avanzamento dei lavori del Centro di cui al comma 1 al Governo, che la trasmette alle Camere.

    Art. 2.

  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 1, pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    La...

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