Modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2120 del codice civile;

Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile»;

Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della medesima e le prestazioni da esso erogate;

Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 757 della predetta legge n. 296 del 2006;

Decreta:

Art. 1. Finanziamento del «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.

2120 del codice civile»

  1. Il Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito definito Fondo, e' finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

  2. La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo e' determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile. Dal predetto contributo i datori di lavoro detraggono l'ammontare corrispondente all'importo del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.

  3. Ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dall'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

  4. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 3, il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalita' e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

  5. Sono...

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