DIRETTIVA 6 dicembre 2007, n.8 - Principi di valutazione dei comportamenti nelle pubbliche amministrazioni - responsabilita'' disciplinare.

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Segretariato generale

Alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del

Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del

Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato -

Ufficio del Segretario generale

Alle Agenzie

All'ARAN

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Roma

Agli Enti pubblici non economici

(tramite i Ministeri vigilanti)

Agli Enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/01)

Agli Enti di ricerca (tramite i

Ministeri vigilanti)

Alle Istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'istruzione dell'Universita' e della ricerca)

Alle Camere di commercio industria agricoltura e artigianato (tramite il

Ministero dello sviluppo economico)

Alle Aziende del Servizio sanitario nazionale

Ai Nuclei di valutazione

Agli Organi di controllo interno e, per conoscenza

Alla Conferenza dei presidenti delle

Regioni

All'ANCI

All'UPI

Alla CRUI

All'UNIONCAMERE 1. Premessa.

L'attribuzione all'area dirigenziale del ruolo e dei poteri del datore di lavoro, impone una continua ed attenta disamina in merito alla condotta mantenuta dal personale assegnato alle varie strutture, sia sotto il profilo dell'esatto adempimento delle prescrizioni contrattuali che della conformita' alle regole deontologiche previste per i dipendenti pubblici. Le prestazioni lavorative di tutti coloro che agiscono all'interno degli apparati pubblici devono garantire non il semplice ossequio alle prescrizioni contrattuali, ma una completa adesione ai valori che sormontano l'azione delle pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni devono infatti perseguire l'interesse pubblico, garantendo ai cittadini, nel contempo, modalita' di comunicazioni che assicurino la comprensibilita' e l'affidabilita' degli atteggiamenti e dichiarazioni di ogni addetto. Si ricorda che con decreto del Ministro della funzione pubblica del 28 novembre 2000, e' stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che e' stata successivamente adottata, dallo stesso Ministro la circolare 12 luglio 2001, n. 2198 inerente le norme sul comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento tratteggiano i principi cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono conformarsi non solo in occasione dell'adempimento della prestazione lavorativa, ma anche con riguardo ai contatti sociali. Il suddetto codice, infatti, pone degli specifici vincoli con riferimento ai rapporti con il pubblico (art. 11 del Codice) nonche' alle condotte da mantenere nella vita sociale (art. 9).

E' opportuno ricordare che tutte le prescrizioni contenute nel Codice di condotta assumono, oltre che un valore etico, uno specifico rilievo giuridico, atteso che e' sulla base dello stesso che possono essere comminate le sanzioni di piu' tenute afflittivita'. 2. La valutazione delle condotte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni alla luce del Codice di comportamento.

Con riferimento alle sanzioni del rimprovero verbale o scritto (censura) o della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, i contratti collettivi associano, generalmente, tale misura alla ´a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro; b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri...

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