LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2013, n. 34 - Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). (13R00557)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 38 del 23 ottobre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 5 della L.R. 4/2009 1. All'art. 5 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) Al comma 1 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'elenco e' aggiornato a cura del competente Servizio del Consiglio regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalita' stabiliti da apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.». b) Dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti: «1-quinquies. Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia. 1-sexies. Ciascun soggetto puo' essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale...

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