LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 5 - Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attivita' commerciale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 12 marzo 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni all'art. 1 1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attivita' commerciale), e' sostituito dal seguente: «1. In conformita' agli articoli 2, comma primo, lettera t), 3, comma primo, lettera a), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e alla normativa europea e statale vigente, con particolare riferimento a quella in materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione di servizi, la presente legge disciplina i principi che regolano l'esercizio dell'attivita' commerciale nel territorio regionale.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 12/1999, come sostituito dal comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fatta eccezione per l'attivita' di commercio su area pubblica, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di nuovi esercizi commerciali sul territorio...

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