Prime considerazioni sulla sospensione dell'esecuzione degli sfratti disposta dalla legge finanziaria 2001

AutorePaolo Scalettaris
Pagine14-15

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@1. Introduzione

L'art. 80 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001) contiene alcune importanti disposizioni destinate a regolare le locazioni abitative.

È previsto che: - i comuni indicati nell'art. 6 della L. n. 431 del 1998 possano destinare una parte (fino al 10%) delle somme ad essi assegnate dal fondo speciale di cui all'art. 11 della stessa legge n. 431 (il c.d. «fondo nazionale») alla locazione di immobili a favore di inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto il cui nucleo familiare veda la presenza di soggetti ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che «non dispongono di altra abitazione» né di «redditi sufficienti a consentire l'accesso al mercato delle locazioni»;

- al medesimo fine gli stessi comuni possano destinare immobili di loro proprietà ovvero «destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del fondo anzidetto»;

- per l'applicazione di tali disposizioni i comuni interessati dovranno predisporre graduatorie degli inquilini per i quali sia accertata la ricorrenza delle condizioni sopra indicate: in sede di prima applicazione della norma la graduatoria dovrà essere predisposta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

- fino alla scadenza del termine ora indicato (di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge) «sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni» sopra precisate.

@2. L'ambito di applicazione della norma

Esaminiamo ora più approfonditamente tali disposizioni affrontando innanzitutto il problema relativo all'ambito della loro applicazione.

- Deve essere osservato innanzitutto che la norma fa riferimento «ai comuni indicati dall'art. 6» della legge n. 431 del 1998. Vengono dunque richiamati i comuni ai quali fa riferimento il primo comma dell'art. 6 della legge n. 431 (che a sua volta richiama i «comuni indicati all'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1988 n. 551 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61»): si tratta dei comuni che vengono usualmente definiti comuni «ad alta tensione abitativa». Deve ritenersi peraltro che l'indicazione di tali comuni definisca anche lo stesso ambito territoriale di applicazione delle disposizioni in esame, le quali troveranno dunque applicazione solamente nei comuni ad alta tensione abitativa.

- Va poi notato che le norme in esame sono certamente destinate a regolare solamente le locazioni abitative. Ancorché la norma ciò non dica espressamente, non può esservi al riguardo alcun dubbio alla luce di tutta una serie di elementi interpretativi di carattere testuale e sistematico: il richiamo formulato dalla norma in esame all'art. 6 della L. n. 431 (norma che - come è noto - concerne solamente le locazioni abitative); il fatto che le caratteristiche individuate dalla norma sembrano presentare un preciso e pieno significato solamente con riguardo a situazioni concernenti la casa di abitazione; la stessa indicazione espressa contenuta nella norma alla possibilità di accedere «all'affitto di una nuova casa». Tutto ciò rende palese come la norma sia diretta a regolare le locazioni abitative (e solamente queste).

@3. I requisiti soggettivi degli inquilini

La norma prevede che i comuni debbano predisporre graduatorie di inquilini aventi le caratteristiche indicate dalla norma stessa. Quali sono le caratteristiche che in base alle disposizioni della norma devono essere prese in considerazione?

- Deve trattarsi innanzitutto di «inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto». L'uso dell'espressione «procedure esecutive di sfratto» (espressione che - si noti - viene utilizzata dalla norma anche in uno dei commi successivi, per dire che «sono sospese le procedure esecutive di sfratto») fa ritenere che debba trattarsi di inquilini soggetti ad una procedura esecutiva per rilascio in atto: in altre parole deve trattarsi di conduttori nei cui confronti sia attualmente in corso l'esecuzione. Ciò - alla luce del principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale l'esecuzione forzata per rilascio ha inizio solamente con l'accesso dell'ufficiale giudiziario presso l'immobile 1 - fa pensare che ai fini della applicabilità della norma in esame non sia sufficiente che nei confronti del conduttore sia stato emesso un provvedimento esecutivo di rilascio né che a lui sia stato notificato l'atto di precetto di rilascio e nemmeno che gli sia stato notificato il preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c.: è necessario invece - perché scatti la previsione della norma in esame - che sia stato già compiuto l'accesso dell'ufficiale giudiziario presso l'immobile.

- Deve trattarsi poi di inquilini che abbiano «nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o handicappati gravi». La formulazione della norma si presta ad una serie di rilievi.

a) Va notato innanzittutto che ai fini dell'applicazione della norma è sufficiente che i soggetti «deboli» indicati dalla norma stessa siano presenti nel nucleo familiare del conduttore, non essendo necessario invece che i caratteri indicati siano propri del conduttore.

b) Con riguardo alla previsione della presenza nel nucleo familiare del conduttore di soggetti «handicappati gravi» va ricordato che per la definizione di «portatore di handicap...

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