COMUNICATO - Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 - Legge finanziaria regionale adottata a norma dell''articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l''approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l''esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. (11A16727)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

( Omissis ).

Art. 48

Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall'art. 2

della legge regionale n. 19 del 2006 per l'anno di imposta 2011

  1. Le maggiorazioni delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche gia' derivanti dall'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), rispetto all'aliquota di base fissata dalla normativa statale, sono confermate per l'anno di imposta 2011 nella misura di:

    1. 0,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;

    2. 0,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;

    3. 0,4 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra i 20.001 euro e 25.000 euro;

    4. 0,5 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.

    Art. 49

    Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall'art. 2

    della legge regionale n. 19 del 2006

  2. Le maggiorazioni delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche gia' derivanti dall'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006, rispetto all'aliquota di base fissata dalla normativa statale, sono confermate per l'anno di imposta 2012 e per i successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale, salva la compatibilita' con le disposizioni statali in materia, nella misura di:

    1. 0,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;

    2. 0,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;

    3. 0,4 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra i 20.001 euro e 25.000 euro;

    4. 0,5 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro. (Omissis).

    Art. 52

    Entrata in vigore

  3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della...

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