LEGGE 13 marzo 1958, n. 250 - Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

Coming into Force01 Maggio 1958
Published date05 Aprile 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/04/05/058U0250/CONSOLIDATED/20201013
Enactment Date13 Marzo 1958
Official Gazette PublicationGU n.83 del 05-04-1958
TITOLO I Estensione ed oggetto dell'assicurazione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalita' previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresi' a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie.

Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attivita' professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc.

Art 1.

Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalita' previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni. 5

Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresi' a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie.

Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attivita' professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc.

Art 2.

Per l'identificazione delle persone indicate nell'articolo precedente le cooperative e le compagnie di pescatori hanno l'obbligo, entro il 10 gennaio di ogni anno, di presentare gli elenchi dei propri soci addetti alla pesca nelle acque interne alla Amministrazione provinciale e di quelli addetti alla pesca marittima alla autorita' marittima ed i pescatori autonomi di presentare le domande d'iscrizione negli appositi elenchi sia alla Amministrazione provinciale, se trattasi di pescatori delle acque interne, sia all'autorita' marittima, se trattasi di pescatori marittimi.

Entro il 10 di ciascun mese successivo, cooperative e le compagnie presenteranno eventualmente gli elenchi suppletivi contenenti le variazioni verificatesi nel mese precedente, mentre i pescatori autonomi comunicheranno le eventuali variazioni prodottesi nella loro attivita' lavorativa.

E' tuttavia consentito al pescatore di richiedere l'iscrizione con procedura d'urgenza.

TITOLO II Commissioni provinciali, compartimentali e centrali
Art 3.

Presso ogni Amministrazione provinciale e' istituita una Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne presieduta dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali piu' rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonche' da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Presso ogni Compartimento marittimo e' istituita una Commissione compartimentale per la assicurazione dei pescatori marittimi presieduta dal comandante il Compartimento marittimo o da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali piu' rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonche' da un...

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