DECRETO 2 aprile 1998 - Modalita' di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 aprile 1998.

Modalita' di certificazione delle caratteristiche e delle

prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi

connessi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

di concerto con

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: "Norme per

l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle

fonti rinnovabili di energia";

Visto in particolare l'art. 32 della citata legge numero 10/1991,

secondo cui le modalita' di certificazione dellecaratteristiche e

delle prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli

impianti sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori

pubblici;

Visto l'art. 34, comma 6, della medesima legge n. 10/1991, secondo

cui l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32 della stessa

legge e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire

cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi

i casi di responsabilita' penale;

Visto l'art. 37, della medesima legge n. 10/1991, secondo cui i

decreti ministeriali di cui al titolo II di detta legge entrano in

vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che da' attuazione alla

direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel

settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21

aprile 1993, di attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai

prodotti da costruzione, ed in particolare l'art. 2 che fissa le

condizioni di immissione sul mercato, nonche' gli articoli 8 e 9, che

stabiliscono gli organismi interessati dall'attestato di conformita'

e le procedure di riconoscimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 660 del 15

novembre 1996, di attuazione della direttiva n. 92/42/CEE concernente

i requisiti delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con

combustibili liquidi o gassosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 661 del 15

novembre 1996, di attuazione della direttiva n. 90/396/CEE

concernente gli apparecchi a gas;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato art.

32 in attesa della determinazione normativa di un sistema nazionale

di certificazione;

Esperita la procedura di cui alla direttiva n. 83/189/CEE relativa

alla notifica alla Commissione dell'Unione europea n. 93/0024/I;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

  1. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 32

    della legge 9 gennaio 1991, n. 10, si applicano, con le limitazioni

    fissate al comma 3 dell'art. 2, a quei prodotti che sono

    commercializzati in via autonoma per l'utilizzazione quali componenti

    di edifici o di impianti al servizio degli edifici che assolvono ad

    una o piu' funzioni energeticamente significative.

  2. Ai fini del presente decreto, si intende:

    1. per "componenti degli edifici", i materiali e i manufatti

      costituenti l'edificio, rientranti nell'allegato A del presente

      decreto;

    2. per "componenti degli impianti", le macchine, gli apparecchi e i

      dispositivi in genere che costituiscono gli impianti tecnologici al

      servizio degli edifici e che rientrano nell'allegato A del presente

      decreto;

    3. per "certificazione", l'atto mediante il quale un organismo

      riconosciuto come indipendente rispetto all'oggetto in questione

      (organismo notificato, organismo di certificazione di sistema di

      qualita', organismo di certificazione di prodotto, laboratorio)

      dichiara che un prodotto o componente ha determinate caratteristiche

      o prestazioni energetiche ed e' conforme alla specifica tecnica

      corripondente;

    4. per "dichiarazione del produttore", l'attestazione da parte di

      quest'ultimo, o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea,

      delle caratteristiche e prestazioni energetiche di un prodotto o

      componente, come certificate da un organismo indipendente;

    5. per "prova", l'operazione tecnica che consiste nella

      determinazione di una o piu' caratteristiche e prestazioni di un

      determinato prodotto o componente, eseguita secondo quanto previsto

      dalle specifiche tecniche, come definite dall'art. 1 della legge 21

      giugno 1986, n. 317, "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE

      relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e

      delle regolamentazioni tecniche".

      Art. 2.

      Componenti da certificare

  3. La certificazione concerne le classi di componenti, di cui

    all'allegato A del presente decreto, relativamente alle

    caratteristiche ed alle prestazioni energetiche indicate

    nell'allegato A stesso.

  4. Ai fini del presente decreto, l'obbligo di certificazione e'

    limitato ai casi in cui nella denominazione di vendita,

    nell'etichetta o nella pubblicita' sia fatto riferimento alle

    caratteristiche e prestazioni di cui all'allegato A, ovvero siano

    usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il

    prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di

    energia.

  5. Per i prodotti compresi nell'allegato A, che rientrino altresi'

    nell'ambito di applicazione delle direttive n. 89/106/CEE, sui

    materiali da costruzione, n. 90/396/CEE, sugli apparecchi a gas e n.

    92/42/CEE sui requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua

    calda e relativi provvedimenti di attuazione, si applicano le vigenti

    procedure di certificazione. Restano ferme le procedure di

    certificazione previste per specifici settori da altre direttive

    comunitarie o da altre norme italiane o di altri Stati membri a

    queste ritenute equivalenti.

  6. Per i prodotti di cui al comma 3, le disposizioni del presente

    decreto si applicano, in assenza di norme europee armonizzate e

    sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, solo per

    integrare con l'indicazione delle caratteristiche e prestazioni

    energetiche di cui all'allegato A le attestazioni, i marchi e le

    etichette previsti dalle disposizioni prevalenti richiamate al

    medesimo comma 3.

  7. Per i prodotti e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT