DECRETO 2 aprile 1998 - Modalita' di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi
MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 2 aprile 1998.
Modalita' di certificazione delle caratteristiche e delle
prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi
connessi.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: "Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia";
Visto in particolare l'art. 32 della citata legge numero 10/1991,
secondo cui le modalita' di certificazione dellecaratteristiche e
delle prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli
impianti sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici;
Visto l'art. 34, comma 6, della medesima legge n. 10/1991, secondo
cui l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32 della stessa
legge e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire
cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi
i casi di responsabilita' penale;
Visto l'art. 37, della medesima legge n. 10/1991, secondo cui i
decreti ministeriali di cui al titolo II di detta legge entrano in
vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che da' attuazione alla
direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21
aprile 1993, di attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione, ed in particolare l'art. 2 che fissa le
condizioni di immissione sul mercato, nonche' gli articoli 8 e 9, che
stabiliscono gli organismi interessati dall'attestato di conformita'
e le procedure di riconoscimento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 660 del 15
novembre 1996, di attuazione della direttiva n. 92/42/CEE concernente
i requisiti delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con
combustibili liquidi o gassosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 661 del 15
novembre 1996, di attuazione della direttiva n. 90/396/CEE
concernente gli apparecchi a gas;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato art.
32 in attesa della determinazione normativa di un sistema nazionale
di certificazione;
Esperita la procedura di cui alla direttiva n. 83/189/CEE relativa
alla notifica alla Commissione dell'Unione europea n. 93/0024/I;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
-
Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 32
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, si applicano, con le limitazioni
fissate al comma 3 dell'art. 2, a quei prodotti che sono
commercializzati in via autonoma per l'utilizzazione quali componenti
di edifici o di impianti al servizio degli edifici che assolvono ad
una o piu' funzioni energeticamente significative.
-
Ai fini del presente decreto, si intende:
-
per "componenti degli edifici", i materiali e i manufatti
costituenti l'edificio, rientranti nell'allegato A del presente
decreto;
-
per "componenti degli impianti", le macchine, gli apparecchi e i
dispositivi in genere che costituiscono gli impianti tecnologici al
servizio degli edifici e che rientrano nell'allegato A del presente
decreto;
-
per "certificazione", l'atto mediante il quale un organismo
riconosciuto come indipendente rispetto all'oggetto in questione
(organismo notificato, organismo di certificazione di sistema di
qualita', organismo di certificazione di prodotto, laboratorio)
dichiara che un prodotto o componente ha determinate caratteristiche
o prestazioni energetiche ed e' conforme alla specifica tecnica
corripondente;
-
per "dichiarazione del produttore", l'attestazione da parte di
quest'ultimo, o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea,
delle caratteristiche e prestazioni energetiche di un prodotto o
componente, come certificate da un organismo indipendente;
-
per "prova", l'operazione tecnica che consiste nella
determinazione di una o piu' caratteristiche e prestazioni di un
determinato prodotto o componente, eseguita secondo quanto previsto
dalle specifiche tecniche, come definite dall'art. 1 della legge 21
giugno 1986, n. 317, "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE
relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche".
Art. 2.
Componenti da certificare
-
-
La certificazione concerne le classi di componenti, di cui
all'allegato A del presente decreto, relativamente alle
caratteristiche ed alle prestazioni energetiche indicate
nell'allegato A stesso.
-
Ai fini del presente decreto, l'obbligo di certificazione e'
limitato ai casi in cui nella denominazione di vendita,
nell'etichetta o nella pubblicita' sia fatto riferimento alle
caratteristiche e prestazioni di cui all'allegato A, ovvero siano
usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il
prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di
energia.
-
Per i prodotti compresi nell'allegato A, che rientrino altresi'
nell'ambito di applicazione delle direttive n. 89/106/CEE, sui
materiali da costruzione, n. 90/396/CEE, sugli apparecchi a gas e n.
92/42/CEE sui requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua
calda e relativi provvedimenti di attuazione, si applicano le vigenti
procedure di certificazione. Restano ferme le procedure di
certificazione previste per specifici settori da altre direttive
comunitarie o da altre norme italiane o di altri Stati membri a
queste ritenute equivalenti.
-
Per i prodotti di cui al comma 3, le disposizioni del presente
decreto si applicano, in assenza di norme europee armonizzate e
sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, solo per
integrare con l'indicazione delle caratteristiche e prestazioni
energetiche di cui all'allegato A le attestazioni, i marchi e le
etichette previsti dalle disposizioni prevalenti richiamate al
medesimo comma 3.
-
Per i prodotti e...
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