DECRETO PRESIDENZIALE 21 giugno 2012, n. 52 - Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 42 del 5 ottobre 2012) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante 'Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione', e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante 'Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.

19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante 'Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivita' produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento', e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante 'Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita' dell'attivita' amministrativa', e successive modifiche ed integrazioni;

Vista legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante 'Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita' organizzata di stampo mafioso.

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale', ed, in particolare, l'art. 11, recante disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, il quale prevede che 'Il Presidente della Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.

10, le modalita' attuative delle disposizioni e dei principi di cui ai commi 1 e 2 nonche' le modalita' di nomina, composizione e funzionamento dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della performance anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia';

Visto il parere n. 31358/262.04 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, reso il 13 ottobre 2011;

Vista la deliberazione n. 298 del 27 ottobre 2011 con la quale la Giunta regionale apprezza lo schema di 'Regolamento attuativo dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance', accluso alla proposta di cui alla nota dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica n. 154156/Gab del 25 ottobre 2011, a condizione che allo stesso siano apportate le modifiche indicate nella delibera medesima;

Visto il parere n. 2552/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 30 marzo 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, disciplina il ciclo di gestione della performance organizzativa ed individuale, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e le modalita' di nomina, composizione e funzionamento degli organismi preposti al sistema di misurazione e valutazione della performance, adeguando l'ordinamento dell'Amministrazione regionale alle disposizioni ed ai principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come richiamati dal citato art. 11.

2. I criteri di misurazione e valutazione della performance hanno la finalita' di garantire elevati standard qualitativi ed economici dei servizi offerti, la valorizzazione dei risultati e la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito, l'erogazione di premi per i risultati perseguiti, l'incentivazione della qualita' della prestazione lavorativa e la selettivita' e la concorsualita' nella progressione di carriera in un quadro di pari opportunita' di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Art. 2

Ciclo di gestione della performance 1. L'amministrazione regionale articola il ciclo di gestione della performance in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio.

2. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

  1. la programmazione, finalizzata alla definizione ed all'assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonche' al collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

  2. il monitoraggio ed il controllo in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi;

  3. la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale e l'utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri che valorizzino il merito;

  4. la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni regionali, nonche' ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

    Art. 3

    Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 1. L'amministrazione regionale garantisce massima trasparenza ed integrita' in ogni fase del ciclo della performance, nonche' un'adeguata attuazione dei principi dettati dall'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche attraverso uno specifico piano triennale, da aggiornare annualmente, approvato, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

    Art. 4

    Programmazione 1. Nell'ambito del ciclo di gestione della performance la fase della programmazione si sviluppa attraverso:

  5. il programma...

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