DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2012, n. 43 - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali»).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 1° agosto 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

il seguente decreto:

(Omissis).

Art. 1

Modifica del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/R/2011

  1. Il punto 6 dei 'Considerato' del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 'Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali') e' sostituito dal seguente: '6. Occorre disciplinare in maniera dettagliata ed esaustiva la materia dell'autorizzazione all'esercizio cinematografico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione e alla definizione dei relativi indicatori regionali'.

  2. Dopo il punto 6 dei 'Considerato' del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/R/2011 e' aggiunto il seguente punto: '6-bis. Il termine di novanta giorni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio cinematografico appare del tutto congruo alla luce dell'attivita' istruttoria e valutativa che deve essere svolta dallo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) territorialmente competente'.

    Art. 2

    Inserimento del titolo della sezione 1-bis del capo IV del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/R12011

  3. Dopo l'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/R/2011 e' inserito il titolo della seguente sezione:

    'Sezione I-bis. - Attivita' cinematografiche'.

    Art. 3

    Inserimento dell'art. 17-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 dicembre 2011 (art. 49-bis legge regionale n. 21/2010) 1. Dopo il titolo della sezione I-bis del capo IV del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/R/2011 e' inserito il seguente:

    'Art. 17-bis. (Tipologie strutturali). - 1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni delle strutture assoggettate ad autorizzazione all'esercizio cinematografico:

    1. sala cinematografica: uno spazio chiuso dotato di uno schermo e di adeguate attrezzature tecniche, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

    2. cinema-teatro: lo spazio chiuso di cui alla lettera a) dotato anche di palcoscenico attrezzato destinato alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature;

    3. piccola multisala: multisala comprendente un massimo di quattro sale, per un numero complessivo di posti non superiore a settecento;

    4. media multisala: multisala comprendente da cinque ad un massimo di otto sale;

    5. grande multisala: multisala comprendente piu' di otto sale;

    6. arena: il cinema all'aperto funzionante esclusivamente nel periodo fra il 15 maggio ed il 30 settembre, costruito su un'area delimitata e appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.

  4. Le strutture cinematografiche, anche se non soggette ad autorizzazione all'esercizio cinematografico ai sensi dell'art. 50, comma 1 e 1-bis della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali) devono essere in possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica, di sicurezza, di pubblico spettacolo. Il SUAP competente che rilascia le suddette autorizzazioni ne da' comunicazione al competente settore regionale, ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all'art. 51-bis della legge regionale n.

    21/2010'.

    Art. 4

    Inserimento dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/R/2011 (art. 50 legge regionale n. 21/2010).

  5. Dopo l'art. 17-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/R/2011 e' inserito il seguente:

    'Art. 17-ter. (Tipologie di intervento). - 1. Ai tini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni degli interventi assoggettati ad autorizzazione all'esercizio cinematografico nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a settecento posti o che la tipologia strutturale rientri tra le medie e grandi multisala:

    1. realizzazione: costruzione di nuove strutture con conseguente zonizzazione dell'area relativa, ovvero gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione;

    2. trasformazione: modifica di strutture, con o senza opere, al fine di renderle idonee allo svolgimento di spettacoli cinematografici;

    3. adattamento: adeguamento strutturale o funzionale di strutture gia' adibite all'esercizio dell'attivita' cinematografica;

    4. ampliamento: aumento del numero dei posti di un esercizio cinematografico in attivita';

    5. trasferimento: spostamento di posti cinema all'interno della stessa provincia.

  6. L'autorizzazione all'esercizio cinematografico e' inoltre richiesta, ai sensi dell'art. 50, comma 1-bis della legge regionale n. 21/2010, per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala:

    1. qualora siano localizzate nel medesimo immobile o siano ubicate entro un raggio di cento metri o comunque configuranti una medesima struttura;

    2. qualora nella composizione della societa' richiedente siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei cinque anni antecedenti la presentazione dell'istanza, ovvero soggetti che...

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