DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 dicembre 2013, n. 39 - Modifiche del regolamento sulla costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico. (14R00103)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 24 dicembre 2013) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 2 dicembre 2013 n. 1851;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, e' cosi' sostituito: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento disciplina la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, in esecuzione della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, di seguito denominata legge.». 2. L'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, e' cosi' sostituito: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "Ufficio": l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari;

  1. "tecnico responsabile": il tecnico o la tecnica responsabile, preposto o preposta agli impianti a fune ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge;

  2. "piccolo comprensorio sciistico": un comprensorio sciistico con una portata complessiva di norma non superiore a 5.500 persone l'ora;

    ai fini del calcolo della portata complessiva non si considerano gli impianti di arrocca-mento senza una propria pista da sci.». 3. Dopo l'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, sono inseriti i seguenti articoli 25/bis e 25/ter: «Art. 25/bis (Contratti di servizio). - 1. Il presente articolo definisce, ai sensi dell'art. 15/bis della legge, i requisiti minimi per la conclusione di contratti di servizio tra i comuni e i titolari di concessioni di impianti di risalita di paese e impianti a fune di piccoli comprensori sciistici. 2. Con la sottoscrizione del contratto di servizio il titolare della concessione si impegna a garantire: a) la prestazione del servizio almeno nel periodo compreso fra l'inizio delle festivita' natalizie e la conclusione delle vacanze scolastiche di Carnevale, purche' le condizioni nevose e meteorologiche consentano l'esercizio in sicurezza;

  3. i seguenti orari minimi di apertura, purche' il manto nevoso e le condizioni meteorologiche consentano l'esercizio in sicurezza: almeno sei ore al giorno durante le domeniche e i giorni...

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