DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 agosto 2013, n. 117 - Regolamento concernente 'Modificazioni al Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg 'Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attivita' agrituristica''. (13R00475)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/I-II del 20 agosto 2013) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 «Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1682 di data 8 agosto 2013 con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente «Modificazioni al decreto del Presidente della provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg «Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attivita' agrituristica»;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003 1. L'art. 2 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente regolamento si intende: a) per «legge provinciale»: la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori);

  1. per «offerta di ospitalita' in alloggi»: l'offerta di alloggio in unita' abitative, dotate dei requisiti previsti dalla legge provinciale e dal presente regolamento. Le unita' abitative sono rappresentate da: 1) camere, costituite da almeno un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno;

    2) camere comunicanti costituite al massimo da due camere dotate di bagno singolo o comunicante;

    3) suite, costituite da almeno una camera, un locale adibito a soggiorno, privo di posti letto e cucina, e un bagno;

    4) appartamento, costituito da almeno una camera, un vano cucina o locale giorno adibito a uso cucina e un bagno;

  2. per «ospitalita'...

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