Sulla natura del termine ex art. 410 Comma 3 c.p.p. Per la presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione

AutoreAmato Carbone
Pagine615-617

Page 615

@1. La persona offesa e il suo ruolo nel Codice di procedura del 1988.

La figura della persona offesa (o soggetto passivo del reato) assume un ruolo di indiscutibile rilevanza sia per quel che riguarda il diritto penale sostanziale che il diritto processuale. È parimenti innegabile che nell'ambito del procedimento penale la persona offesa abbia ricevuto all'atto della nuova codificazione una consacrazione.

A chi scrive appare comunque rilevante premettere un minimo accenno di diritto sostanziale. Col termine «persona offesa» si intende «il titolare del bene protetto dalla norma e offeso dal reato» 1; una prima distinzione che nasce spontanea, e non è priva di rilevanza anche in termini processualistici, è quella tra p.o. e danneggiato, anche se i due soggetti spesso coincidono; con quest'ultimo termine si intende «colui che soffre un danno risarcibile» 2 e che può conseguentemente costituirsi parte civile. Come può facilmente intuirsi la qualifica di persona offesa si origina dalla fattispecie di parte speciale, il che, talvolta, pone particolari problemi all'interprete nell'individuare il titolare del bene protetto o l'eventuale natura plurioffensiva di ciascun reato 3.

Il ruolo della persona offesa va, comunque, assumendo nell'analisi dei penalisti una rilevanza sempre maggiore; si pensi solamente al crescente interesse per la cd. vittimologia, la quale si occupa di stabilire «l'incidenza della vittima, per ciò che essa è o per ciò che essa fa, nella genesi e dinamica del delitto» 4. A ciò si aggiunga che lo stesso Codice penale dedica una serie di norme che, sotto vari aspetti, tengono conto del ruolo della persona offesa nella dimensione della fattispecie 5.

Delineati questi accenni di diritto sostanziale, occorre avvicinarsi al cuore del problema. Come la dottrina processualista ha avuto modo di rilevare, sin dall'entrata in vigore del Codice del 1988 6, l'importanza attribuita a tale figura è cresciuta; non è più considerata come «latrice di meri interessi di fatto» 7, legittimata ad intervenire nel processo solo con la costituzione di parte civile. Alla p.o. viene riconosciuta «una posizione processuale caratterizzata da una serie di diritti e facoltà, particolarmente incisivi nella fase delle indagini preliminari e che si completa e si sviluppa nei momenti processuali successivi nella prospettiva della costituzione di parte civile, fino a risultare quasi riassorbita nell'attività di quest'ultima, pur conservando comunque una sia pur limitata autonomia, con ciò confermandosi il suo ruolo non caratterizzato in modo esclusivo dalla tutela dell'interesse al risarcimento del danno...» 8. Ciò può ricondursi al processo di riscoperta della vittima, che trova un aggancio nell'art. 2 Cost.; il soggetto che ha subìto l'offesa del bene giuridico di cui è titolare deve avere gli strumenti adatti per poter chiedere ed ottenere un ripristino della legalità violata.

Ad una simile esigenza sembrano aver voluto sopperire in prima battuta le direttive 3 e 51 dell'art. 2 della legge delega n. 81/87 e sulla scorta di esse la disciplina ex artt. 408, 410 c.p.p. Né va omesso che anche a livello internazionale la tutela della persona offesa è stata oggetto di attenzione; non mancano, infatti, esempi di raccomandazioni volte a garantire «il diritto al riesame delle decisioni di archiviazione» 9.

Ciò detto non deve però sfuggire che il maggior collegamento con la disciplina costituzionale si rinviene nel confronto con l'art. 112 Cost. Come appare logico, se l'obbligatorietà dell'azione penale è la regola, la scelta di non agire esige un controllo, vertendosi altrimenti nell'ipotesi di un P.M. dominus indiscriminato dell'azione e dell'inazione. L'attuale codice prevede infatti che sia il Gip ad essere investito della determinazione conclusiva in merito alla richiesta di archiviazione, attribuendogli una serie di poteri 10. Rileva dire che l'opposizione della p.o. si colloca in un momento ovviamente antecedente alla decisione del Gip rispetto alla richiesta di archiviazione; si pone, quindi, la problematica, che sarà di seguito affrontata, della ratio della norma e della natura stessa, soggetto 11 o addirittura parte 12, della persona offesa.

@2. L'opposizione della persona offesa: ratio e natura.

Come visto la necessità di tutelare la vittima del reato e quella di offrire un'ulteriore garanzia a che il principio di obbligatorietà dell'azione penale trovi la sua massima attuazione, si pongono alla base dell'istituto. Nasce comunque l'esigenza di capire quale ruolo l'opposizione possa svolgere in un sistema che prevede l'obbligatorietà dell'azione penale e che deputa un organo al controllo della richiesta del P.M.

Né si deve omettere di tenere conto della posizione della persona indagata, la quale, soprattutto se innocente, ha tutto l'interesse a vedere definita nel più breve tempo possibile la propria posizione.

Ciò detto, secondo l'opinione che sembra aver ispirato il codice, l'opposizione si presenza quale strumento volto a rimediare all'inerzia del P.M. 13, sempre in ossequio alla summenzionata necessità di dare completa attuazione al principio dell'art. 112 Cost. Al di là di questa considerazione basilare, e pienamente condivisibile, si riscontrano all'interno della dottrina una pluralità di opinioni, che guardano all'istituto con accenti a volte diametralmente opposti. Da un lato vi è chi inquadra in un'ottica di sfavore tale istituto, il quale si tradurrebbe non solo in una forma di contrapposizione della p.o. alla tesi del P.M., ma anche in un atto di sfiducia nei confronti delle capacità critiche del Gip 14. Da ciò si originerebbe un complesso meccanismo che tale dottrina ritiene sproporzionato se relazionato ad un sistema che già prevede un controllo sull'archiviazione.

Si tratterebbe, come è stato detto, di «una vera e propria enfasi di garantismo in un sistema in cui, come nel nostro, non si può mai concludere col non liquet un'indagine giudiziaria, ove non vi sia l'approvazione del giudice» 15.

Page 616

Dalla struttura dell'opposizione che, se ammissibile, dà luogo ad una fase camerale, questa stessa dottrina trae la conclusione che la persona offesa venga ad assumere il ruolo di vera e propria parte; ciò deriverebbe proprio dalla possibilità di rivolgersi al giudice e di chiedere un provvedimento a sè favorevole, potendo porre autonome pretese e potendo legittimamente sostenerle nel contraddittorio 16.

In realtà sul punto può affermarsi che la parte non chiede una pronuncia a sè favorevole, ma semplicemente interviene «sulle modalità tipologiche del controllo ex actis» 17, in quanto arricchisce il patrimonio di conoscenze del Gip e consente di fuoriuscire, in presenza dei requisiti di legge, dalla struttura del controllo cartolare. Oltretutto, se si tiene a mente che lo stesso Gip può, anche in mancanza di opposizione all'archiviazione, chiedere al P.M. di effettuare ulteriori indagini, in un'ottica sistematica, può forse più semplicemente affermarsi che l'opposizione svolge una funzione di collaborazione tra la vittima e l'organo deputato a decidere sull'archiviazione.

Collaborazione che, volendo, può considerarsi come attuativa dei principi costituzionali degli artt. 2, 24 e 112 Cost.; se lo Stato deve agire per tutelare i propri cittadini dalle offese penalmente rilevanti dei consociati, e pone un controllo nel caso di inazione dell'accusa, non può assolutamente considerarsi illogico che la stessa parte offesa possa collaborare affinché la verifica dell'inazione sia la più completa possibile 18. Il rimedio camerale si pone, nell'ottica proprio di questa eccezionale collaborazione, come rimedio al «possibile errore di verifica unilaterale degli atti» 19, che agisce necessariamente in via successiva rispetto alla determinazione del P.M. e preventivamente rispetto a quella del Gip 20. In quest'ultima accezione la persona offesa mantiene il ruolo di soggetto del processo, giammai quello di parte.

@3. Segue. Natura.

Che l'opposizione sia la manifestazione più vistosa dei poteri conferiti alla persona offesa è affermazione che non si discosta dal vero 21. Per quel che riguarda la natura giuridica un'indicazione può trarsi dallo stesso termine «opposizione» di cui si è avvalso il legislatore; esso rimarcherebbe la funzione di tesi dialetticamente contrapposta all'assunto del pubblico ministero. Attraverso la proposizione dell'opposizione si darebbe così la possibilità di adire lo stesso organo deputato a verificare la correttezza della scelta dell'inazione. Col termine opposizione si sarebbe, pertanto, fatto riferimento a quella categoria di atti per mezzo della quale gli interessati contestano «l'erroneità o l'inopportunità di un provvedimento a carattere ordinatorio». Dall'opposizione ammissibile scaturisce un incidente, definito da taluno 22 improprio in quanto la p.o. non è parte, ma soggetto; tale incidente, che causa una deviazione dall'iter procedurale, ha certamente natura giurisdizionale 23. Che tale istituto non sia annoverabile tra i mezzi di impugnazione è affermazione facilmente supportabile: in primo luogo, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, essa avrebbe dovuto essere espressamente prevista come tale; secondariamente, la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. non è un provvedimento a contenuto decisorio. Con l'opposizione non si tende, quindi, a rimuovere una decisione ingiusta o a controllare una fase processuale anteriore; essa è rivolta a verificare «se sussistono o no le condizioni per proseguire le indagini, ovvero se siano sufficienti per disporre il rinvio a giudizio dell'indagato» 24.

La giurisprudenza ha espressamente ricondotto l'opposizione ad una specifica espressione della facoltà concessa in via generale dall'art. 121 c.p.p. 25.

Da ultimo va segnalata, anche se non può essere accolta, l'opinione di chi vede nell'opposizione della persona offesa «un'odiosa forma di azione privata, che pregiudica gravemente il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT