Prescrizione Del Reato E Confisca: Il «Nodo» Dell'Accertamento Processuale
Autore | Silvia Melodia |
Pagine | 407-417 |
407
giur
Arch. nuova proc. pen. 4/16
LEGITTIMITÀ
PRESCRIZIONE DEL REATO
E CONFISCA: IL «NODO»
DELL’ACCERTAMENTO
PROCESSUALE (*)
di Silvia Melodia
SOMMARIO
1. I problemi affrontati dalla Suprema Corte. 2. La questione
dell’ammissibilità di una «confisca senza condanna». 3. Il di-
battito dottrinale: la confisca ex art. 240, comma 2°, n.1 c.p.
e la sentenza di condanna. 4. I precedenti approdi della giu-
risprudenza di legittimità: le Sezioni unite Carlea e De Maio;
4-1) La giurisprudenza successiva alla sentenza De Maio. 5.
La «confisca senza condanna» nel dialogo tra Corte costitu-
zionale e Corte EDU. 6. Il principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite. 7. Il «nodo» dell’accertamento processuale; 7-
1) Rito e merito nella declaratoria di estinzione del reato
per prescrizione. 7-2) Osservazioni conclusive.
1. I problemi affrontati dalla Suprema Corte
Con la sentenza che si annota, le Sezioni unite si sono
pronunciate su due fondamentali questioni in tema di
confisca, oggetto di accese controversie dottrinali e giu-
risprudenziali. La prima questione concerne la possibilità
di disporre la confisca diretta del prezzo o del profitto del
reato, ai sensi degli artt. 240, comma 2°, n. 1 e 322-ter c.p.,
allorché questo sia stato dichiarato estinto per prescrizio-
ne; la seconda, collegata alla prima, riguarda le modalità
da osservare in caso di confisca di somme di denaro depo-
sitate sul conto corrente, se quelle della confisca per equi-
valente ovvero diretta e, in tal caso, se ed in quali limiti
debba ricercarsi il nesso di pertinenzialità tra il denaro
ed il reato.
La pronuncia interviene in seguito al ricorso per cas-
sazione presentato dall’imputato avverso la sentenza con
cui la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza
emessa in primo grado, aveva dichiarato non doversi pro-
cedere per il reato di cui agli artt. 110, 81 c.p., e 319 c.p.,
perché estinto per prescrizione. In luogo dell’originaria
imputazione per concussione, formulata in primo grado,
per aver l’imputato, in qualità di funzionario del comune
presso il settore manutenzione edilizia dei fabbricati, co-
stretto il titolare di una ditta a consegnargli somme di de-
naro con la minaccia che, in mancanza di tali versamenti,
non avrebbe più svolto l’attività di manutenzione degli im-
mobili comunali, i Giudici dell’appello hanno riqualificato
il fatto in corruzione, ritenendo provata la sussistenza di
un vero e proprio accordo corruttivo tra il funzionario del
comune e l’imprenditore, nell’ambito del quale il paga-
mento delle tangenti rappresentava la remunerazione per
la garanzia offerta dall’imprenditore di lavorare in subap-
palto, conseguendo rilevanti guadagni, senza nemmeno
rischiare gli ordinari controlli.
Così ridefinito il fatto, ed accertata la cessazione del
rapporto corruttivo nel gennaio 2004, i giudici di secondo
grado hanno ritenuto il reato di cui all’art. 319 c.p. estinto
per prescrizione alla data del 30 gennaio 2012. Contestual-
mente, essi hanno disposto la confisca delle somme corri-
sposte a titolo di tangente in virtù del patto corruttivo, in
quanto costituenti il prezzo del reato di corruzione, «confi-
scabile obbligatoriamente ai sensi del combinato disposto
degli artt. 322-ter e 240, secondo comma, n. 1, c.p., anche
in caso di estinzione del reato per prescrizione».
Con ordinanza del 19 novembre 2014, la Sesta Sezione,
cui il ricorso era stato assegnato, lo ha rimesso alle Se-
zioni unite appunto per la risoluzione del quesito «se, ed
eventualmente entro quali limiti, possa essere disposta, in
base all’art. 240, secondo comma, n. 1, c. p., ovvero – o
anche – ai sensi dell’art. 322-ter c.p., la confisca diretta del
prezzo o del profitto del reato, nel caso in cui il processo si
concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del
reato per prescrizione», questione connessa all’altra, «se,
nel caso in cui il prezzo o il profitto del reato sia costituito
da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia
la disponibilità debba essere qualificata come confisca per
equivalente ovvero come confisca diretta e, ove si ritenga
che si tratti di confisca diretta, se debba ricercarsi il nesso
pertinenziale tra reato e denaro».
La centralità che l’istituto della confisca riveste nell’or-
dinamento interno quale fondamentale strumento di con-
trasto alle diverse forme di criminalità, in uno con il carat-
tere «proteiforme» (1) ed eterogeneo che esso ha assunto,
per effetto del proliferare di nuove ipotesi di confisca nella
legislazione speciale e codicistica, ha determinato l’insor-
gere di nuove incertezze applicative, nonché il riemergere
di tematiche di risalente problematicità, mai compiuta-
mente definite (2).
Tra queste, il tema di fondo della prima questione, rela-
tivo alla possibilità di una confisca «senza condanna» (3)
in caso di estinzione del reato per prescrizione (4), che
costituisce lo specifico oggetto di analisi della presente
nota.
2. La questione dell’ammissibilità di una «confisca sen-
za condanna»
In termini generali, la questione se sia o no necessaria
una pronuncia di condanna ai fini dell’applicazione della
confisca si è posta all’attenzione della dottrina e della giu-
risprudenza già in epoca risalente. Essa costituisce uno
degli aspetti tradizionalmente controversi dell’istituto.
La dottrina se ne è infatti occupata con particolare ri-
ferimento alla confisca generale del prezzo del reato disci-
plinata dall’art. 240, comma 2°, n. 1 del codice penale (5),
laddove invece l’analisi giurisprudenziale ha riguardato
anche altre ipotesi di confisca, previste da disposizioni
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