La prescrizione. Prospettive del nuovo processo penale

AutoreMassimo Krogh
Pagine239-241

    Relazione tenutasi al Convegno Riforma Codice proc. pen., in Napoli il 23 e 24 novembre 2007.

Page 239

Prima di entrare nel vivo dell'argomento oggetto di questo articolo, che è la prescrizione, vorrei dare atto alla Commissione ministeriale Riccio dell'impegno posto nel suo compito, avendo in poco meno di un anno, con la bozza di legge delega1, partorito un modello organico di restauro del rito processuale, che come sappiamo è stato reso impraticabile dai frammentari ma continui rattoppi effettuati con decreti e leggine.

Peraltro, è una riforma e come tutte le riforme piacerà ad alcuni ma non ad altri, vi saranno modifiche gradite, altre osteggiate, insomma è questo il destino di quasi tutte le riforme, specie in un Paese come il nostro, attraversato da prospettive spesso contrapposte. Ciò che però rende molto perplessi sulla possibilità di risolvere i problemi della giustizia penale, è la peculiarità per cui, c'è da scommettere, le parti che piaceranno ai magistrati non piaceranno agli avvocati, e viceversa. Insomma, l'assenza di convergenza fra gli operatori. Io credo che ciò dipenda dal fatto che, soprattutto sul piano culturale, resta oscuro il concetto che efficienza e garanzia sono in realtà le due facce della stessa medaglia. Io penso che non si riesca a concentrarsi su un punto d'equilibrio, e quasi sempre si naviga nel compromesso, che ovviamente non può soddisfare nessuno. Tanto per chiarire, non si riesce a realizzare le garanzie del rito accusatorio, vale a dire, parità delle parti effettiva e non solo nominale, acquisizione della prova in contraddittorio nell'immediatezza del reato, sacralità della libertà personale - garanzie il cui corollario, in termini di efficienza, dovrebbe essere la certezza della pena - e si corre ai ripari con alcune antiquate garanzie che rendono il processo penale una corsa ad ostacoli, in poche parole un groviglio burocratico d'altri tempi.

Dicevo che devo parlare della prescrizione, ma ritengo di dover partire un po' da lontano, perché nella procedura ciò che soprattutto conta è la coerenza del sistema. La Relazione Riccio, a proposito della giurisdizione, nota puntualmente che il rito adottato nell'88 si proponeva di ribaltare l'impostazione codicistica del codice Rocco, il quale, partendo da una tradizione di segno inquisitorio, mirava soprattutto sull'esercizio dell'azione penale come momento centrale dell'accertamento penale; cosa che inevitabilmente sminuiva la fase del giudizio. Bisogna dire che i proponimenti del legislatore dell'88 sono rimasti proponimenti, poiché il codice vigente, nella sua concreta interpretazione e applicazione, fosse influenzata da quella stessa cultura inquisitoria che guidava il rito abrogato, ha realizzato - contro le intenzioni - un'impressionante prevalenza della fase investigativa su quella del giudizio. Io credo che non possa negarsi che oggi il potere d'accusa ha risucchiato la giurisdizione falsando complessivamente gli equilibri del processo. L'opinione pubblica media, quella che non conosce i codici e che si guarda e riconosce nello specchio mediatico, il quale nell'evolversi dei tempi e delle risorse sociali è divenuto un dato di determinante influenza, identifica la giustizia nelle Procure, non più nei tribunali. Qui il discorso potrebbe essere molto lungo e molto ampio, e dunque lo interrompo per portarmi sul tema della prescrizione, non...

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