La tutela preprocessuale contro la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nel nuovo codice della strada

AutoreLuca Ciardi
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L'ordinanza in commento fornisce lo spunto per una riflessione sui possibili rimedi contro le sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada, le quali, in buona parte, per le loro modalità di applicazione (ossia con netto anticipo rispetto all'accertamento definitivo della legittimità della sanzione amministrativa principale - pecuniaria - cui eventualmente si accompagnano), stravolgono i principi generali dettati dalla L. 689/81.

Con una scelta oculata, già nel 1967, con la legge n. 317 (da cui, con l'interludio della n. 706/75, la n. 689/81 deriva), il legislatore si era preoccupato di prevedere, per il giudice dell'opposizione, la possibilità di incidere in via preventiva e cautelare sull'ordinanza-ingiunzione del pagamento di una somma, qualora dall'esecuzione della medesima, in attesa della sentenza pronunciata nel rispetto del contraddittorio tra le parti (principio cui si ricollega anche la previsione di congrui termini di comparizione), potesse derivare grave danno.

Trattavasi di una previsione assai lungimirante, che teneva nella debita considerazione anche la possibilità, tutto sommato remota, che l'eccessiva onerosità dell'importo ingiunto, in rapporto alle condizioni economiche del destinatario della sanzione, potesse determinare un severo pregiudizio, con ciò dovendo necessariamente intendersi l'irreparabilità o l'irrisarcibilità per equivalente del danno economico arrecato dalla (eventualmente provvisoria) esecuzione.

Questo incisivo intervento in corso di causa da parte del giudice, che prescinde dall'esito della controversia, costituendo deroga al principio posto dall'art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, denota l'inequivocabile volontà del legislatore di garantire una effettiva e piena tutela, più consistente di quella ottenibile dal giudice amministrativo e più consona alla situazione del soggetto sottoposto al potere punitivo della P.A. (BARBIERI e ANGELINI, Il processo di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, Ed. Cedam).

L'esigenza di rendere addirittura automatica, da parte del giudice, la sospensione dell'ordinanza che invece applicava una sanzione accessoria, nel 1981 non si era neppure presentata, dal momento che la legge n. 689 prevedeva e tuttora prevede che:

- (art. 18, comma 6) «l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione (art. 22, commi 1 e 2), o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato (artt. 325 e 327 c.p.c.) della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione (art. 23 comma 13), o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione (art. 23, comma 1) o convalidato il provvedimento opposto (art. 23, comma 5) diviene inoppugnabile (art. 325 c.p.c.) o è dichiarato inammissibile (artt. 360, 365, 366 c.p.c.) il ricorso proposto avverso la stessa»,

nonché

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- (art. 20, comma 2, L. 689/81) «Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo».

Alla luce di quanto precede, appare evidente come il legislatore del '92, invece, nell'attribuire specificamente al giudice ordinario, con l'art. 218, comma 5 c.s., secondo lo speciale rito di cui alla citata L. 689/81, la giurisdizione in ordine al provvedimento con cui il prefetto od altra autorità dispone, da sola o congiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, una sanzione amministrativa accessoria (quale, in primis, la sospensione della patente, ma anche il fermo amministrativo di un veicolo o quant'altro), abbia...

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