DECRETO 19 marzo 2002 - Modalita' di applicazione in materia di premi ai produttori di carni ovine e caprine

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento C.E. n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo alla Organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine; Visto il regolamento C.E. n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento C.E. n. 2529/2001, per quanto riguarda il regime di premio alla pecora e/o capra, e che modifica il regolamento C.E. n.

2419/2001; Vista la direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art. 5; Considerato che il regime di premio di cui al presente decreto e' assoggettato alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992 e del regolamento C.E. n. 2419/2001 della Commissione, con i quali e' stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari; Considerata la necessita' di fornire tutte le indicazioni e i chiarimenti necessari per la gestione nazionale del regime di premio alla pecora e alla capra; Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 28 febbraio 2002; Decreta

Art. 1.

Requisiti

Possono accedere ai premi comunitari di cui al presente decreto i produttori di ovini e/o di caprini cosi' come definiti all'art. 3 del regolamento C.E. n. 2529/2001, in possesso di diritti individuali nonche' dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996, recante norme nazionali per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione ed alla registrazione degli animali.

I produttori possono beneficiare, su richiesta

  1. del premio alla pecora, indipendentemente da dove e' ubicata l'azienda; b) del premio alla capra, per le aziende ubicate nelle zone indicate nell'allegato n. 1.

    Le domande vanno presentate dal 7 gennaio alle ore 18 del 31 gennaio; tuttavia, per l'anno 2002 il termine ultimo di presentazione e' fissato alle ore 18 del 19 aprile.

    Ogni produttore puo' presentare soltanto una domanda per un numero di almeno dieci pecore e/o capre che devono essere detenute in azienda per almeno cento giorni a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.

    Non sono ricevibili le domande di premio riguardanti

    1) un numero inferiore a dieci capi; 2) ovini e/o caprini che non rispondano alla definizione di pecora e capra specificata all'art. 3 del regolamento C.E. n.

    2529/2001, quale "animale che abbia partorito almeno una volta o che abbia almeno un anno di eta' all'ultimo giorno del periodo di detenzione", cosi' come disposto dall'art. 7 del regolamento C.E. n.

    2550/2001.

    L'AGEA compilera' ogni anno un inventario degli allevatori di ovini che commercializzano latte di pecora e prodotti derivati, sulla base delle dichiarazioni degli interessati o di ogni altra informazione disponibile, entro il trentesimo giorno dal termine del periodo di presentazione delle domande.

    Art. 2.

    Importi di premio

    Gli importi di premio sono quelli indicati all'art. 4 del regolamento C.E. n. 2529/2001, di seguito riportati

  2. a) 21 euro/capo per i produttori di agnelli pesanti; b) 16,8 euro/capo per i produttori di agnelli leggeri e capre; c) c) 7 euro/capo (premio supplementare) che vanno aggiunti agli importi di cui alle lettere a) e b), alle condizioni di cui all'art.

    1. Art. 3.

    Premio supplementare

    Il premio supplementare di cui alla lettera c) dell'art. 2 puo' essere richiesto e concesso

    ai produttori, la cui...

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