Contratto preliminare di compravendita immobiliare (facsimile 1)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, le parti:

A promittente acquirente

Cognome e nome . . .

Luogo e data di nascita . . .

Residenza . . .

Codice Fiscale . . .

B promittente venditrice

Cognome e nome . . .

Luogo e data di nascita . . .

Residenza . . .

Codice Fiscale . . .

Convengono e stipulano quanto segue:

@Art. 1 - Oggetto del contratto

La parte promittente venditrice, promette e si obbliga a vendere alla parte promittente acquirente, che a sua volta promette e si obbliga ad acquistare per sé e/o per terze persone od enti che si riserva di indicare alla stipula dell'atto notarile, l'unità immobiliare appresso descritta e che precisamente forma oggetto del presente contratto:

Immobile sito in . . .

Descrizione dell'immobile . . .

Dati catastali . . .

L'unità immobiliare è attualmente intestata a

Cognome e nome . . .

Luogo e data di nascita . . .

La parte promittente venditrice consegna alla parte promittente acquirente copia della seguente documentazione:

* atto di provenienza

* scheda identificativa catastale

* regolamento di condominio e tabella millesimale della porzione immobiliare in oggetto

* contratto di locazione

@Art. 2 - Vendita nello stato di fatto e di diritto

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La vendita sarà fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui detta unità immobiliare attualmente si trova, con diritti, ragioni, azioni, accessioni, pertinenze, dipendenze, fissi ed infissi, servitù attive e passive così come visti dalla parte promittente acquirente e dalla stessa trovati di suo gradimento.

@Art. 3 - Piena proprietà del bene

La parte promittente venditrice dichiara di avere la piena e personale proprietà e la pacifica disponibilità per la vendita della suddetta unità immobiliare e che la stessa viene venduta libera da persone e cose ed altresì franca e libera da pesi e vincoli, da trascrizioni pregiudizievoli o ipoteche (inserire eventuali eccezioni). Per quanto sopra, presta al riguardo la più ampia garanzia da evizione e da molestie nel possesso. Garantisce in particolare che l'immobile non è sottoposto alle norme della legge n. 1089 del 1/6/1939 (tutela immobili storici) e che non ha nella storia della proprietà trasferimenti per donazioni, tali da rendere applicabile la norma dell'art. 563 del codice civile.

La parte promittente venditrice dichiara inoltre:

* che l'intera unità immobiliare è pienamente conforme alle...

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