Servitù prediale. Aggravamento e potenziale usucapione

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine99-100

Page 99

@1. Nozione

Il nucleo essenziale della riportata sentenza è costituito da una servitù di passaggio, destinataria del tentativo di estenderne il vantaggio del fondo dominante anche in favore di altro fondo limitrofo, con l'aggravamento di una più consistente manutenzione a carico del fondo servente. L'impellenza nell'adire le vie legali, da parte del proprietario del fondo servente, consegue alla possibilità che, in favore del fondo del terzo, si acquisti la servitù stessa per usucapione. Infatti, sovviene l'aggravamento della servitù di passaggio quando si soddisfino i bisogni non solo del fondo dominante, ma di altro, sia pure contiguo, appartenente al terzo o allo stesso proprietario titolare. La legge non ritiene meritevole di tutela una simile iniziativa, perché opererebbe la distorsione dello scopo economico-sociale della servitù, voluto dalle parti con l'intercorso rapporto e la esorbitante soggezione del predio servente sarebbe arbitraria.

Scrive un autore che l'aggravamento dell'onere causato dal fatto del vicino costituisce turbativa intuitivamente perseguibile da parte del soggetto passivo anche con l'azione possessoria. Tuttavia, non è necessario che in tal caso venga ripristinato lo stato di fatto anteriore all'innovazione, basta che sia in ogni modo eliminato l'aggravamento 1. In una pronuncia di legittimità, si afferma che il proprietario di fondo, al cui favore sia costituita una servitù di passaggio, non può usare del medesimo a vantaggio di altri fondi, pure di sua proprietà, ma diversi da quello cui la servitù si riferisce 2. Spiega il BRANCA che in certe servitù non è possibile distinguere l'esercizio del dominio e l'impiego successivo della utilità tratta. Nella servitù di passaggio, invece, l'esercizio e l'impiego coincidono, per cui, se utilizzassi il passaggio a favore di fondo diverso da quello dominante farei cosa illegittima 3. Ora, la servitù può considerarsi apparente, quindi usucapibile, a norma dell'art. 1061, comma 1, c.c., quando al relativo esercizio risultino destinate opere permanenti, visibili dal fondo servente, sì da rendere presumibile la conoscenza delle medesime da parte del dominus di questo fondo 4.

@2. Norme di legge

Recita l'art. 949 c.c. che il proprietario può agire per fare dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistessero anche turbative o molestie, il proprietario potrebbe chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno. L'azione negatoria così regolata può esperirsi per rinnovare una situazione che comporti menomazione del godimento del fondo ovvero pericolo, con il decorso del tempo, di un suo asservimento. E la legittimazione attiva spetta pure al condominio per sentire affermare l'illegittimità dell'uso anormale della cosa comune.

L'art. 1027 c.c., disponendo che la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, è lapidaria nella determinazione dell'oggetto del diritto, due fondi e non di più.

Per l'art. 1065 c.c., colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e la modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo col minor aggravio del fondo servente. Dalla lettera di queste regole scaturisce l'esclusione della facoltà di soddisfare le sopravvenute, ulteriori esigenze del fondo dominante. Una più consistente intensità del passaggio non compresa nei normali bisogni del fondo dominante al tempo della costituzione della servitù, che andasse oltre tali limiti, determinerebbe molestia effettiva, giuridicamente apprezzabile come più gravosa.

A norma dell'art. 1067, comma 1, c.c., il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni, che rendano più gravosa la condizione del fondo servente. Col che si vieta al proprietario del fondo dominante di modificare la servitù, rendendola più...

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