La preclusione cautelare: corsi e ricorsi della cassazione

AutoreDomenico Seccia
Pagine374-375

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Le due sentenze in epigrafe specificano, con orientamenti diversi, anzi opposti, i presupposti generali per dirimere la problematica relativa alla sovrapposizione tra il giudicio di appello cautelare e la nuova richiesta di custodia cautelare avanzata nelle more dello svolgimento di quel giudizio di appello.

Le decisioni in esame si inseriscono nel percorso già tracciato dalla nota sentenza Donelli 1, che, in verità, ha dibattuto della ammissibilità e della rilevanza penale conseguente dei nova in appello, per poi inferire dello spazio normativo che l'affastellamento di fasi procedimenti può causare nel procedimento cautelare.

La scelta operata dalla sentenza Donelli riguarda la liberalizzazione della produzione documentale, in senso di novità, nel giudizio di appello cuatelare con la convergente impossibilità di coltivare la nuova domanda cautelare.

Il principio teorico lì posto è ispirato ad una valutazione circa la prevalenza procedimentale della fase cautelare di appello rispetto alla domanda cautelare ´nuovaª.

La ratio ispiratrice del modello adottato insta, come poi ribadito dalla sentenza resa dalla seconda sezione della Suprema Corte, nella necessità di evitare disfunzioni del sistema normativo, con sovrapposizioni decisionali foriere di valutazioni contraddittorie.

I profili di cautela reale e personale non devono soffrire avarie e interferenze procedimentali; il sistema non tollera complicazioni, né postula difficoltà esecutive sul piano di interessi primari del cittadino.

Il pericolo di evitare le interferenze di procedimenti è legittimato dalla necessità di evitare duplicazioni procedimentali, in nome del principio del ne bis in idem, in grado di razionalizzare la problematica e fornirle una giustificazione teorica.

La felice allitterazione adoperata è quella di evitare la interferenza procedimentale, in grado di minare la stabilità e la certezza del procedimento e del suo risultato.

La Corte giustifica la preclusione in nome della funzionalità del sistema, che richiede stabilità del risultato decisionale.

Legittima, così, una preclusione a decidere allo stato degli atti qualora, in pendenza dell'appello cuatelare, l'organo dell'accusa abbia dato luogo ad una nuova domanda cautelare.

Questione che genera un ulteriore conflitto interpretativo, relativo alla esatta identificazione del contenuto dell'effetto preclusivo della domanda cautelare, rispetto alla primarietà del giudizio di appello cautelare.

In realtà, ogni...

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