Poteri Decisori Del Giudice Nel Procedimento Per Decreto E Particolare Tenuità Del Fatto

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1/2019 Arch. nuova proc. pen.
DECISIONI DELLE SEZIONI UNITE
POTERI DECISORI DEL GIUDICE
NEL PROCEDIMENTO
PER DECRETO E PARTICOLARE
TENUITÀ DEL FATTO.
di Livia Bongiorno
SOMMARIO
1. Premessa. Il procedimento per decreto penale: rito speciale
tra i riti speciali. 2. Controllo giurisdizionale e regole di giu-
dizio a seguito della richiesta di emissione del decreto penale
di condanna da parte del pubblico ministero. 3. La causa di
non punibilità per particolare tenuità del fatto all’interno del
procedimento per decreto penale di condanna. 4. La decisio-
ne delle Sezioni Unite. 5. Conclusioni. La particolare tenuità
del fatto all’interno del procedimento per decreto: quali pos-
sibili scenari?.
1. Premessa. Il procedimento per decreto penale: rito
speciale tra i riti speciali
Tra i riti speciali di stampo codicistico il procedimento
per decreto è quello che presenta tratti di specialità più
marcati. Esso si distingue notevolmente rispetto al giudizio
ordinario ed appare, altresì, singolare ed eccentrico anche
tra i procedimenti speciali, coniugando le caratteristiche
dei modelli premiali con quelle dei riti ex autoritate.
Il procedimento monitorio (1), nella sua conf‌igurazione
più moderna ed attuale, si distingue per la formazione di una
pronuncia di condanna senza previa celebrazione di un giu-
dizio garantito dalle forme del contraddittorio processuale,
sulla base di materiale probatorio raccolto esclusivamente
dal pubblico ministero. La procedura per decreto appare,
quindi, fortemente def‌lattiva, oltre che celere e snella (2).
Altra particolarità, questa in comune con altri riti spe-
ciali, è data dall’assenza dell’obbligo in capo al pubblico
ministero di notif‌icare l’avviso di conclusione delle inda-
gini preliminari di cui all’art. 415-bis (3), proprio per evi-
tare che tale garanzia per l’indagato possa innescare una
procedura incidentale in grado di snaturare la struttura e
la f‌inalità del procedimento monitorio, che rischierebbe
così di subire una dilatazione temporale ritenuta incom-
patibile con le logiche di celerità e semplif‌icazione che
governano il rito.
Pertanto, il primo atto con il quale il soggetto interes-
sato viene a conoscenza del procedimento penale penden-
te nei propri riguardi è, per l’appunto, il decreto con cui il
giudice pronuncia la condanna: il diritto di difesa e la ga-
ranzia del contraddittorio sono, infatti, assicurati solo in
una fase successiva alla pronuncia del giudice ed in via del
tutto eventuale. Su richiesta dell’interessato, mediante il
rimedio dell’opposizione al decreto penale, che ha natura
di atto di impugnazione, si instaura un giudizio di primo
grado che, a seconda delle scelte difensive, potrà essere
o un ordinario giudizio dibattimentale ovvero proseguire
secondo gli schemi di un diverso rito alternativo.
Nonostante i numerosi interrogativi da parte di dottri-
na e giurisprudenza sulla tenuta costituzionale del rito in
questione, viste le sue peculiarità rispetto ai canoni del
giudizio in sede penale, non sono mai state riconosciute
menomazioni delle garanzie difensive (4) nel suo funzio-
namento. Le perplessità in punto di inquadramento dog-
matico e le possibili frizioni con le garanzie costituzionali
non hanno rappresentato un ostacolo al favor incontrato
nella prassi giudiziaria: si tratta di un procedimento assai
impiegato, tanto da aver subito nel corso del tempo signif‌i-
cativi ampliamenti di natura applicativa (5).
Oltre alle ricalibrature inserite man mano da parte del
legislatore in tema di procedimento per decreto, numerosi
sono stati anche gli interventi da parte della giurispru-
denza sia costituzionale che di legittimità (6) che, come
vedremo, talvolta, ne ha solo interpretato e chiarito le di-
sposizioni normative in vigore mentre, in altre occasioni,
ne ha ampliato ed esteso i rigidi costrutti codicistici.
La pronuncia depositata lo scorso 9 maggio dalle Se-
zioni Unite (7), si inserisce in tale vasto panorama giu-
risprudenziale e, più in particolare, riguarda il delicato
problema relativo alla corretta individuazione dei poteri
del giudice per le indagini preliminari nel momento in cui
viene investito da parte del pubblico ministero di una ri-
chiesta di emissione di decreto penale di condanna.
2. Controllo giurisdizionale e regole di giudizio a se-
guito della richiesta di emissione del decreto penale di
condanna da parte del pubblico ministero
L’individuazione degli esatti conf‌ini dei poteri decisiona-
li del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di
decreto penale di condanna rappresenta uno dei nodi cru-
ciali nell’analisi del rito monitorio. Si tratta di stabilire se
la cognizione del giudice debba riguardare la sola verif‌ica
della sussistenza o meno di tutti gli elementi previsti dalla
littera legis aff‌inché la richiesta da parte del pubblico mini-
stero sia ammissibile, o se invece possa spingersi oltre tale
controllo “di legittimità”, f‌ino a valutare anche ulteriori altri
elementi della fattispecie che potrebbero far risultare ini-
doneo un decreto penale di condanna a def‌inire la vicenda.
Per riuscire in tale proposito è necessario analizzare più
da vicino la procedura, sin dalla richiesta di emissione del
decreto penale di condanna, atto questo che notoriamente
presenta delle importanti differenze con le altre forme di
esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.
L’organo dell’accusa, infatti, oltre ad avere l’onere di tra-
smettere al giudice competente il fascicolo completo delle
indagini effettuate, deve indicare l’imputazione e le fonti di
prova sulle quali essa si fonda, nonché formulare la domanda
di condanna individuando la misura della pena da irrogare,
diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

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