IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la situazione di estrema gravita' determinatasi a causa dell'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di potenziare i controlli sanitari, al fine di prevenire l'insorgenza di malattie infettive, nonche' di tutelare il consumatore con controlli mirati alla qualita' delle carni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanita' e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.
Per far fronte all'insorgenza di malattie infettive e diffusive degli animali e per ogni emergenza che comporti rischi per la salute pubblica nel campo veterinario, alimentare e dei trattamenti fitosanitari, in adempimento anche ad obblighi comunitari ed internazionali, il Ministero della sanita':
qualora non sia possibile provvedere con dipendenti di ruolo, utilizza veterinari, farmacisti e chimici con incarichi individuali a tempo determinato e revocabili, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, e successive modiflcazioni, e provvedendo con i compensi stabiliti dal decreto del Ministro della sanita' in data 7 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988, e successive modificazioni;
organizza ed impiega le unita' di crisi, previste dalle norme nazionali e comunitarie, nonche' i centri nazionali di referenza;
provvede alla specifica formazione del personale.