Sulla possibilitá del procuratore speciale designato ai sensi degli artt. 76 E 122 c.p.p. Di farsi sostituire al fine della costituzione di parte civile

AutoreMarco Pietropolli e Michele Pozzato
Pagine680-682

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L'ordinanza che si commenta affronta la questione se sia possibile che il procuratore speciale possa farsi sostituire da altro soggetto appositamente delegato ai fini della costituzione di parte civile con particolare riguardo al caso, assai frequente nella pratica giudiziaria, in cui il procuratore speciale sia anche il difensore della parte civile ed abbia designato per l'udienza dibattimentale un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. conferendo cosi, a quest'ultimo, anche il potere di costituirsi parte civile.

Il principio che si ricava dalla decisione in commento è quello secondo il quale il procuratore speciale può a sua volta costituire un procuratore speciale in sostituzione con le forme di cui all'art. 122 c.p.p.

La decisione esprime i seguenti principi: a) la costituzione di parte civile è un atto riservato alla persona danneggiata dal reato o ad un suo procuratore speciale nominato ai sensi degli artt. 76 e 122 c.p.p. e non rientra tra i poteri del difensore nominato ai sensi dell'art. 100 c.p.p.;

b) il procuratore speciale nominato ai sensi degli artt. 76 e 122 c.p.p. può nominare un subprocuratore ai fini della costituzione di parte civile solo se espressamente autorizzato dalla persona danneggiata con la procura speciale che conferisce i poteri;

c) il sostituto del procuratore speciale (subprocuratore) potrà costituirsi parte civile solo se espressamente delegato dal rappresentante con procura speciale avente la forma ed i requisiti di cui all'art. 122 c.p.p.;

d) nel caso in cui il procuratore speciale sia anche il difensore della parte civile, il sostituto nominato ex art. 102 c.p.p. non potrà validamente costituirsi parte civile poiché la precisa formulazione normativa relativa alla costituzione di parte civile attribuisce l'atto di costituzione personalmente alla parte o ad un suo procuratore speciale e solo dopo tale atto la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, per cui è irrilevante ai fini che interessano il potere conferito al sostituto del difensore ai sensi dell'art. 102.

Prima di esaminare l'ordinanza di merito occorre soffermarsi brevemente sulla distinzione tra la figura del procuratore speciale nominato ai sensi degli artt. 76 e 122 c.p.p. e quella del difensore nominato ai sensi dell'art. 100 c.p.p.

A norma dell'art. 76 primo comma c.p.p. l'azione civile nel processo penale è esercitata personalmente dal danneggiato dal reato. Tuttavia, se questi non vuole o non può procedere direttamente, può nominare un rappresentante attraverso una procura speciale avente la forma ed i requisiti prescritti, a pena d'inammissibilità, dall'art. 122 c.p.p.

Il procuratore speciale così nominato è, a tutti gli effetti, un rappresentante sostanziale volontario del danneggiato dal reato cui viene delegata la legittimazione processuale (legitimatio ad processum), ossia la capacità di stare in giudizio con conseguente attribuzione della titolarità delle pretese da far valere nel processo, ivi compreso il potere di compiere quegli atti riservati personalmente al danneggiato dal reato tra i quali, in particolare: il potere di costituirsi parte civile, nominare un difensore ex art. 100 c.p.p., revocare la costituzione di parte civile, rinunciare all'impugnazione 1.

A norma dell'art. 100 primo comma c.p.p. la parte civile sta necessariamente in giudizio con il patrocinio di un difensore (rappresentanza necessaria) nominato attraverso una procura speciale (procura ad litem) «conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata» (art. 100.1 c.p.p.) 2.

Attraverso la procura ad litem l'interessato attribuisce al difensore la rappresentanza processuale tecnica consistente nel conferimento dello ius postulandi, ossia il potere di validamente sostenere in giudizio le domande svolte nell'atto di costituzione 3.

Esulano dallo ius postulandi i poteri che la legge riserva espressamente alla parte nonché gli atti che importano la disposizione del diritto in contesa, i quali potranno essere compiuti solo se espressamente delegati mediante una specifica procura.

È del tutto evidente la differenza tra la rappresentanza conferita con procura speciale ex art. 76 c.p.p. e quella conferita ex art. 100 c.p.p. trattandosi, nella prima ipotesi, di rappresentanza sostanziale e, nella seconda, di rappresentanza tecnica: capacità di stare inPage 681 giudizio distinta dalla capacità di chiedere in giudizio 4.

Non deve trarre in inganno la terminologia utilizzata dal legislatore che adotta la medesima locuzione «procura speciale» per identificare due tipi sostanzialmente diversi di atti seppure uguali nella forma 5.

Può avvenire certamente, come nel caso che ci interessa, che la rappresentanza sostanziale di cui all'art. 76 sia conferita allo stesso difensore...

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