Linee di una possibile evoluzione normativa della figura dell'agente provocatore

AutoreGiovanni Melillo e Cataldo Motta
Pagine131-136

Page 131

    Documento di lavoro elaborato il 30 maggio 2000 nell'ambito dei lavori della Commissione presieduta del prof. G. FIANDACA, istituita con decreto interministeriale del 15 ottobre 1998 al fine della ricognizione e del riordino della normativa in materia di criminalità organizzata.

Il tema delle indagini che si svolgono utilizzando lo strumento che convenzionalmente indichiamo come agente provocatore si colloca al centro di un'area di riferimenti normativi complessa, peraltro in via di ulteriore e significativa evoluzione.

Alcune, recenti modifiche legislative (cfr. le disposizioni dell'art. 12 quater L. 356/1992 ovvero quello di cui all'art. 14 L. 269/1998) hanno espressamente introdotto cause di giustificazione speciale in relazione a moduli di intervento investigativo che mai in passato avrebbe potuto ricondursi negli angusti limiti della nozione di agente provocatore definiti dalla giurisprudenza, tradizionalmente incentrata su di una descrizione dell'agente provocatore come una sorta di osservatore che, pur facilitando la realizzazione di un delitto, si limitava ad attività di osservazione, controllo e contenimento della situazione.

Di fatto, quegli interventi legislativi definiscono un fronte del tutto nuovo per attività rispetto alle quali l'esimente dell'art. 51 c.p., oggetto di appropriata e consapevole riserva legale, opera su di un piano di retroguardia, quasi come un paracadute sempre disponibile ad aprirsi nella delicata zona di confine fra illecito e attività degli organi dello Stato.

Se si vuole provare a rinvenire una comune ispirazione delle disposizioni che, negli ultimi anni - a far tempo dal 1990, in materia di criminalità organizzata, ma ormai non soltanto in questa materia - hanno dato corpo di disciplina normativa alla figura dell'agente provocatore in precedenza lasciata nella prassi investigativa oscillare pericolosamente nel vuoto di riferimenti positivi espressi, allora forse non è sufficiente, dire che si tratta di strumenti individuati per rafforzare l'azione di contrasto di gravi fenomeni criminali, accettandosi il rischio di pericolose compressioni della sfera delle garanzie individuali; occorre anche dire che si tratta della traduzione normativa della esigenza di riconoscere alla polizia giudiziaria attribuzioni investigative adeguate alle realtà dei fenomeni da contrastare, sottraendo le prassi ai rischi di un vero e proprio terreno minato, quale diventava, nell'esperienza concreta, un panorama giurisprudenziale nient'affatto chiaro ed univoco e perciò affidabile.

Quest'ultima finalità è, del resto, programmaticamente enunciata nei lavori preparatori della legge antidroga del 1990.

Sul piano internazionale emerge una dimensione problematica comune a più ordinamenti, dai sistemi processuali differenti e lontani dal modello accusatorio, direttamente connessa al maggior credito accordato dal legislatore alle esigenze di difesa sociale.

Non è certo casuale che sia stata proprio la materia delle indagini di criminalità organizzata il principale banco di verifica sperimentale di queste linee di tendenza.

In Italia, come in Francia ed in Germania, le innovazioni del quadro normativo seguono ed anzi risultano condizionate dagli impulsi delle prassi investigative e giudiziarie che del peso di quelle istanze erano andate spontaneamente a caricarsi, dando luogo a casi in cui diveniva palese l'imbarazzo del giudice - sovente accusato di essere incapace di comprendere meccanismi comportamentali tipici delle realtà criminologiche di riferimento - ma anche l'inadeguatezza dei classici schemi di giustificazione della condotta dell'agente provocatore.

Ad alimentare quel fenomeno di innovazione normativa è stata in altri termini la convinzione, progressivamente raggiunta, che esistono dimensioni criminali in relazione alle quali la ricerca della prova esige la penetrazione informativa di strutture organizzate altrimenti impermeabili: da questo punto di vista, il credito legislativo alle operazioni di infiltrazione cresce parallelamente a quello delle istanze di tutela e di premio per le condotte di collaborazione processuale.

Anzi, può dirsi che mentre il sistema premiale è al centro di complessi tentativi di rivisitazione e di riduzione della sua operatività (basti pensare alla prevista riduzione della platea dei reati in relazione alla quale può farsi ricorso al sistema di protezione, oggi estensivamente definita attraverso il rinvio all'art. 380 c.p.p.) lo strumento dell'agente provocatore tende ad essere esportato anche in aree criminologiche non necessariamente governate da strutture criminali organizzate, ma considerate, allo stesso modo, difficili da scandagliare e verso le quali le esigenze di repressione sono alimentate da crescente allarme sociale.

Si vuole riferirsi alle previsioni legislative in tema di autorizzazione al compimento di atti dispositivi del patrimonio appartenente alla persona sequestrata ed ai suoi congiunti e di ritardata esecuzione di provvedimenti cautelari (art. 1 comma 3 D.L. 8/1991), l'applicazione delle quali pone problemi operativi sovente non dissimili da quelli che si pongono in caso di atti illeciti controllati.

Ma, soprattutto, al caso dell'art. 14 della legge 269/1998, in tema di azione di contrasto dello sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo, sessuale in danno di minori.

La ricognizione sommaria del quadro normativo consente quindi di rilevare che allo strumento dell'agente provocatore (inteso come nozione di sintesi convenzionale) il legislatore ricorre ogni qualvolta riconosce l'insufficienza dei metodi investigativi tradizionali rispetto alle aspettative collettive di repressione del fenomeno criminale: ecco allora che all'esperienza pilota della legislazione in materia di repressione del traffico di stupefacenti e prima di quella appena ricordata in materia di repressione della pedofilia, seguono, introdotte con decreti legge o in sede di conversione di decretazioni d'urgenza, le norme in materia di riciclaggio ed estorsione, e quindi quelle ancora in tema di riciclaggio e reinvestimento speculativo di denaro di provenienza illecita, ma anche di traffico d'armi.

Una verifica dell'adeguatezza dello stato normativo in materia, alla luce delle istanze di razionalità ed equilibrio applicativo emerse nella pratica esperienza e della recente elaborazione dottrinale, può giovarsi, innanzitutto delle indicazioni desumibili dalla considerazione delle legislazioni di altri Paesi europei, oltre che di una esposizione riassuntiva dei contenuti dell'evoluzione normativa interna.

In Svizzera: l'art. 23 della legge 20 marzo 1975, che ha novellato la legge Betàubugsmittelgesetz del 3 ottobre 1951, si occupa del funzionario di polizia che assuma le vesti di autore di un reato in materia di stupefacenti. La norma prevede una scriminante speciale per il funzionario di polizia Page 132 che assuma le vesti di autore di un reato in materia di stupefacenti. La norma prevede una scriminante speciale per il funzionario che «a scopo investigativo accetta in prima persona o attraverso altri un'offerta di stupefacenti ovvero riceve personalmente o attraverso un'altra persona delle sostanze stupefacenti».

Peraltro è in fase di elaborazione un progetto di Loi fèdèral sur l'investigation secrète su indicazione del consiglio federale del 1° luglio 1998. L'ambito di intervento dell'agente provocatore resta limitato al traffico illecito di sostanze stupefacenti nel corso di indagini penali sia federali che cantonali. L'agente assume il ruolo di infiltrato al quale può essere attribuita una identità fittizia, mantenuta anche nel corso del giudizio davanti al tribunale (come già attualmente in Germania). È previsto che l'attività sotto copertura sia autorizzata dal procuratore generale della Confederazione o dai giudici istruttori federali ovvero dalle autorità cantonali competenti per il procedimento penale. Essa è consentita solo in via sussidiaria, se, cioè, le indagini con altri strumenti sarebbero vane o eccessivamente difficili, e sempre che si tratti di reati che appaiano collegati con la criminalità organizzata o che, per altro verso, rivestano carattere di particolare gravità.

In Danimarca: la sez. 754 A dell'Administration Justice Act del 1986 legalizza la figura generale dell'agente provocatore (limitatamente a categorie di reati) e ne subordina l'operatività a tre condizioni: fondato sospetto che il reato stia per essere commesso o ne sia in corso il tentativo; insufficienza di altri...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT