PROVVEDIMENTO 15 aprile 2003 - Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali relativamente ai venti nuovi studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2003

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto Dispone

  1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attivita' comprese nei venti studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2003. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilita' al regime fiscale delle attivita' marginali.

  2. I contribuenti che svolgono due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attivita' marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita' prevalente.

  3. I contribuenti a cui risultano applicabili i venti studi di settore, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2003, che intendono avvalersi del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2003, possono presentare domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale entro il 31 maggio 2003.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali, stabilisce, per le attivita' comprese in venti nuovi studi di settore approvati con decorrenza 2002, il limite dei ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo. Per lo studio di settore SG69U, e' stato fissato un nuovo limite, in quanto trattasi della evoluzione di cinque studi (SG69A, SG69B, SG69C, SG69D, SG69E) in vigore a decorrere dal periodo di imposta 1999 e approvati con decreto ministeriale del 26 febbraio 2000.

Coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime...

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