Portierato

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Rassegna
di giurisprudenza
Portierato
SOMMARIO
a. Compenso. b. Custodi. c. Iscrizione nel registro di P.S. d.
Istituzione del servizio. e. Licenziamento. f. Obblighi del por-
tiere. g. Portineria e alloggio del portiere. h. Ripartizione
delle spese. i. Servizio di vigilanza. j. Soppressione del servi-
zio. k. Sostituto del portiere.
a. Compenso
Il portiere di un immobile urbano ha diritto, per il lavoro svolto
nelle domeniche, alla paga giornaliera pari ad un ventiseiesimo
della retribuzione mensile con la maggiorazione del quaranta per
cento, nonché, ove abbia lavorato la domenica senza usufruire
nella settimana di un giorno di riposo compensativo, al risarci-
mento del danno per il mancato riposo settimanale. Tale risarci-
mento, in mancanza di criteri legali e di principi di razionalità che
ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un’altra gior-
nata di retribuzione, deve essere liquidato in concreto dal giudice
del merito, alla stregua di una valutazione che, anche utilizzando
strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva, tenga
conto della gravosità e delle prestazioni lavorative e dell’effetto
usurante del mancato riposo, non essendo il danno per il sacrif‌icio
del riposo settimanale determinabile contrattualmente in astratto
ed essendo in contrasto con la norma imperativa dell’art. 36 Cost.,
e perciò da disapplicare, ogni contraria clausola della contratta-
zione collettiva. * Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 1991, n. 1386, Di
Marzio c. Condominio Rione Principe di Piemonte is. E. in Napoli.
La mancanza di un’autorizzazione amministrativa, prescritta
per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, non
comporta l’illiceità dell’oggetto o della causa del contratto di
lavoro agli effetti dell’art. 2126 cod. civ.; pertanto, in tema di
rapporto di portierato, la mancata iscrizione del lavoratore nel
registro previsto dall’art. 62 del T.U. delle leggi di P. S. (r.d. 18
giugno 1931, n. 773) non esclude il diritto alla retribuzione per
l’attività concretamente esercitata. * Cass. civ., sez. lav., 12 mag-
gio 1989, n. 2171, Varignana c. Inps.
L’indennità di contingenza dovuta ad un portiere (anche se
non corrisposta) deve essere assoggettata a contribuzione pre-
videnziale. * Pret. civ. Pescara 31 gennaio 1991, in questa Rivi-
sta 1992, 171.
L’indennità supplementare prevista dal Contratto nazionale di
lavoro per i portieri (stipulato tra Confedilizia e Cgil-Cisl-Uil) non
è posta a carico di tutti gli appartamenti destinati ad uso uff‌icio,
ma soltanto a carico di quelli che rispondano ai seguenti requisiti:
1) che siano destinati esclusivamente ad uso di uff‌ici; 2) che aggra-
vino notevolmente il lavoro del portiere. (Nella specie, è stato ri-
tenuto che l’attività di commercialista non sia tale da comportare
quell’aggravio di notevole entità per il portiere di uno stabile con-
dominiale, in termini di clienti ovvero di inoltro di corrispondenza,
che giustif‌ica la corresponsione dell’indennità supplementare). *
Trib. civ. Napoli, 24 maggio 1997, n. 4722, De Masi c. Condominio
di viale Raffaello n. 15 in Napoli, in questa Rivista 1997, 1037.
b. Custodi
Nel caso in cui il custode (di un condominio) sia morto a se-
guito di colpi di arma da fuoco sparatigli da ignoti durante lo
svolgimento della sua attività lavorativa, sussiste la presunzione
della derivazione di detto evento da tale attività, e conseguen-
temente, l’indennizzabilità dell’infortunio per la sussistenza
dell’occasione di lavoro ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, ove non sia provato, da parte dell’Inail, l’intervento
di un fattore estraneo al rischio specif‌ico dell’attività di custodia
e tale da ridurre il rapporto fra evento e prestazione dell’attività
lavorativa in termini di mera relazione cronologica o topograf‌i-
ca. * Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 1989, n. 1014, Inail c. Pisacreta.
Le guardie particolari giurate hanno compiti circoscritti alla
vigilanza e alla custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari
loro aff‌idate e soltanto in relazione a tali compiti di istituto è
loro riconosciuta la qualità di pubblici uff‌iciali. * Cass. pen., sez.
I, 20 maggio 1991, n. 5527 (ud. 28 gennaio 1991), Caporaso.
Anche l’attività di mera segnalazione alle forze di polizia di
circostanze dannose o pericolose per la proprietà costituisce at-
tività di custodia rientrante nella previsione di cui agli artt. 133
e 134 T.U.P.S., per la quale è quindi necessaria la licenza del pre-
fetto. * Cons. Stato 12 agosto 1996, n. 1023, Università degli Stu-
di di Bari c. Assvigilanza ed altro, in questa Rivista 1997, 127.
Non è richiesta la licenza prefettizia di cui all’art. 134
T.U.L.P.S. ai f‌ini dell’esercizio in forma associata, da parte di un
gruppo di cittadini, dell’attività di vigilanza all’interno delle pro-
prietà individuali o comuni, qualora tale attività sia svolta senza
scopo di lucro. * Pret. pen. Milano, uff. Gip, decr. 23 ottobre
1996, Mannino, in questa Rivista 1997, 290.
c. Iscrizione nel registro di P.S
Non può ritenersi priva di sanzione penale l’ipotesi di cui al
secondo comma dell’art. 62 del R.D.L. 18 giugno 1931 n. 773 (Te-
sto unico delle leggi di P.S.), che prevede l’obbligo per i portieri
di rinnovazione annuale dell’iscrizione nell’apposito registro,
sol perché non risulta espressamente indicata la sanzione: ed
invero, in una valutazione di decrescente gravità delle distinte
condotte contemplate dal citato art. 62, il legislatore ha ritenuto
superf‌luo indicare espressamente la sanzione per quella descrit-
ta nel secondo comma, con tacito rinvio, quoad poenam, alla
previsione di ordine generale dell’art. 17 comma primo, dello
stesso testo unico, che commina la sanzione dell’arresto f‌ino a
tre mesi o dell’ammenda f‌ino a lire quattrocentomila per tutte
le violazioni «per le quali non è stabilita una sanzione ammi-
nistrativa ovvero non provvede il codice penale. * Cass. pen.,
sez. I, 14 gennaio 1998, n. 408 (ud. 6 ottobre 1997), P.M. in proc.
Faccenda, in questa Rivista 1998, 400. [RV209433].
Gli amministratori dei condomini sono obbligati ad assumere
portieri iscritti nell’apposito registro di pubblica sicurezza e ad
esigere la rinnovazione annuale di tale iscrizione: essa, infatti,
non avviene automaticamente, ma su richiesta dell’interessato
e previa verif‌ica della persistenza delle condizioni richieste a
pena di rif‌iuto della rinnovazione. * Cass. pen., sez. I, 7 agosto
1982 (c.c. 24 giugno 1982), Costa.
Arch. loc. cond. e imm. 4/2018

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