DECRETO 7 settembre 1998 - Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni (prima tranche)

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997; Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 agosto 1998 e' pari a 62.812 miliardi;

Decreta:

Per il 15 settembre 1998 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 settembre 1999 fino al limite massimo in valore...

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