Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1 gennaio 1999; Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in 45.210 miliardi di lire (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 aprile 1999 e' pari a 22.681 miliardi di lire (pari a 11.714 milioni di euro); Decreta

Per il 15 aprile 1999 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 aprile 2000 fino al limite massimo in valore...

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