La portata dell'art. 141 del Codice della Strada

AutoreGiampaolo De Piazzi
CaricaAvvocato Vicario dell'Avvocatura civica di Treviso
Pagine1-5
395
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
Dottrina
LA PORTATA DELL’ART. 141
di Giampaolo De Piazzi (*)
SOMMARIO
1. Il rilievo centrale del principio della sicurezza nel codice
della strada. 2. Il contenuto e la portata dell’art. 141 del codi-
ce della strada. 3. Le applicazioni giurisprudenziali dell’art.
1. Il rilievo centrale del principio della sicurezza nel
Nell’ambito del codice della strada, si rinvengono nu-
merose norme f‌inalizzate a garantire la sicurezza nella
circolazione, aspetto che, in base alla previsione dell’art.
1, comma 1, del predetto testo normativo, rappresenta
uno dei fondamentali obiettivi perseguiti dal legislatore,
e probabilmente il più importante di essi. Recita, infatti, il
predetto art. 1, comma 1, che «La sicurezza delle persone,
nella circolazione stradale, rientra tra le f‌inalità primarie
di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato». La
ratio della previsione appare di agevole individuazione,
posto che i sinistri stradali da cui derivano lesioni a ca-
rico di persone producono importanti effetti negativi nel
tessuto sociale, e comportano l’assunzione di ingenti oneri
patrimoniali da parte delle f‌inanze pubbliche, particolar-
mente in ambito sanitario e previdenziale.
La f‌inalità della sicurezza nella circolazione stradale
risulta poi ribadita al successivo comma 2, seconda parte,
della norma de qua, ove è indicato espressamente che le
disposizioni del codice della strada, nonché i provvedimenti
attuativi dello stesso, «si ispirano al principio della sicurez-
za stradale», perseguendo gli obiettivi di seguito ivi indicati.
Dal combinato disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 1 del
codice della strada si ricava il principio secondo cui le di-
sposizioni contenute in detto testo normativo devono esse-
re lette ed interpretate nell’ottica del perseguimento della
sicurezza nella circolazione stradale, che assume pertanto
natura e funzione di principio informatore della relativa
disciplina normativa.
Il rilievo centrale della sicurezza nel sistema del codice
della strada risulta inoltre trovare una espressa conferma
nel successivo art. 140, inserito all’inizio del titolo V, deno-
minato «Norme di comportamento», ed emblematicamen-
te rubricato «Principio informatore della circolazione», in
cui è ribadito che gli utenti della strada devono confor-
mare la propria condotta «in modo che sia in ogni caso
salvaguardata la sicurezza stradale». La circostanza che la
norma indichi genericamente quali destinatari del precet-
to gli utenti della strada, senza effettuare alcuna distinzio-
ne, induce ad includervi anche i pedoni, certamente non a
caso già compresi nel testo dell’art. 1, comma 2.
Per quanto attiene l’art 140, in particolare, l’importan-
za del precetto da essa posto si ricava già dalla sua colloca-
zione topograf‌ica, posta quale disposizione di apertura del
titolo dedicato alle norme di comportamento degli utenti
della strada, e cioè a quelle regole di condotta alle quali
tutti gli utenti della strada devono uniformarsi. Ed al ri-
guardo, ricordato il testo della rubrica della norma de qua,
e premesso che, come chiarisce la dottrina, la rubrica di
una norma, sebbene non faccia parte del testo legislativo,
contribuisce a disvelarne la portata ed il signif‌icato, occor-
re concludere nel senso che, secondo tale ultima norma,
la salvaguardia della sicurezza nella circolazione stradale
(indicazione contenuta nel testo normativo) rappresenta
il principio informatore della disciplina dettata in tema
di circolazione stradale (indicazione contenuta nel testo
della relativa rubrica).
Sulla base delle considerazioni che precedono, appare
quindi possibile affermare che, dal combinato disposto da-
gli artt. 1 e 140 del codice della strada, emerge come la si-
curezza delle persone (si ricorda, al riguardo, che soggetto
di diritto nell’ordinamento giuridico è sempre la persona
umana) nell’ambito della circolazione stradale costituisca
principio generale (art. 1, rubrica) ed informatore (art.
140, rubrica) della relativa disciplina normativa, rientran-
do «tra le f‌inalità primarie di ordine sociale ed economico
perseguite dallo Stato» (art. 1, comma 1), conseguendo da
ciò che (tutte) le norme del codice della strada, ed i rela-
tivi provvedimenti attuativi, necessariamente «si ispirano
al principio della sicurezza stradale» (art. 1, comma 2),
principio al quale devono quindi obbedire.
La suesposta lettura delle norme riportate, ed il carat-
tere di principio generale della sicurezza nell’ambito della
disciplina della circolazione stradale, trovano il conforto
dell’autorevole insegnamento della giurisprudenza, secondo
cui le disposizioni contenute nel codice della strada vanno
lette «alla luce del principio generale posto dall’art. 1, vale
a dire come corpo normativo inteso alla sicurezza delle per-
sone nella circolazione stradale, e rispetto al quale interesse
generale le sue norme sono evidentemente serventi» (1).

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