DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 agosto 2011, n. 206 - LR 3/2001, art. 5, comma 5. Regolamento per il portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 7 settembre 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008), di modifica della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), con la quale e' stato istituito lo Sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi, quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e di servizi, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno (Direttiva servizi);

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 13/2009, secondo il quale l'amministrazione regionale realizza il Portale dello sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalita' relative all'insediamento, avvio e svolgimento delle attivita' produttive e delle attivita' di servizi nel territorio regionale;

Visto l'art. 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) secondo cui, con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al Portale da parte di soggetti pubblici e privati, nonche' la costituzione e il funzionamento del Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale medesimo, al quale partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle Aziende per i servizi sanitari;

Visto l'art. 5, comma 6, della legge regionale 3/2001, che prevede che il regolamento regionale per il Portale dello sportello unico sia comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Considerato che la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il testo concertato dello schema di regolamento con deliberazione n. 1225 del 24 giugno 2011;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 luglio 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1502 del 5 agosto 2011 di approvazione in via definitiva dello schema di regolamento;

Decreta:

  1. E' emanato, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale) nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento per il portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).

Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al Portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi, di seguito denominato sportello unico, da parte di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale) e in conformita' ai principi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, dell'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'art. 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno).

  1. Il Portale dello sportello unico permette lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalita' relative all'insediamento, avvio e svolgimento delle attivita' produttive e delle attivita' di servizi nel territorio regionale, al fine dello svolgimento in via telematica dell'intero procedimento presso lo sportello unico, in conformita' agli articoli 5 e 8 della Direttiva 2006/123/CE come recepiti dall'art. 2 della legge regionale 3/2001 e dall'art. 15 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008).

    Art. 2.

    Realizzazione e utilizzazione del Portale 1. Il Portale si compone:

    1. della banca dati dei procedimenti amministrativi di competenza dello sportello...

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