La polizza di assicurazione di cui al nuovo terzo comma dell'art . 1129 c.c.

AutorePaolo Scalettaris
Pagine308-310
308
dott
3/2014 Arch. loc. e cond.
RIFORMA DEL CONDOMINIO
LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DI CUI AL NUOVO TERZO
COMMA DELL’ART. 1129 C.C.
di Paolo Scalettaris
L’art. 1129 del codice civile disciplina la nomina, la re-
voca e gli obblighi dell’amministratore del condominio. La
norma è stata ampiamente modif‌icata, con l’introduzione
anche di nuove disposizioni, dalla legge n. 220 dell’11 di-
cembre 2012 di riforma della disciplina del condominio.
Tra le nuove disposizioni introdotte dalla riforma vi è
quella che prevede che l’assemblea, nel decidere di con-
ferire l’incarico all’amministratore, possa subordinare la
nomina alla “presentazione” ai condomini di una polizza
di assicurazioni per la responsabilità civile per gli atti da
compiersi da parte dell’amministratore nell’esercizio del
suo incarico (terzo comma dell’art. 1129).
Esaminiamo brevemente gli aspetti di novità che la
norma presenta.
1. Innanzitutto va notato che la norma fa riferimento
alla “presentazione” della polizza ai condomini. A prima
vista potrebbe pensarsi che sarebbe stato più appropriato
un riferimento al lato sostanziale della “stipulazione” di
una tale polizza anziché al dato formale della sua “presen-
tazione”: il riferimento alla “presentazione” della polizza
trova però probabilmente la sua ragione nella volontà del
legislatore di sottolineare che la vicenda ha e deve avere
la sua collocazione naturale ed il suo svolgimento in sede
di assemblea.
Si osserva poi che la condizione prevista dalla norma
ha natura di condizione sospensiva (1): ciò che si prevede
infatti è che la nomina dell’amministratore non spieghi i
suoi effetti f‌ino a quando non sia realizzato il fatto dedotto
quale condizione (2).
A questo riguardo può essere opportuno ricordare che
recentemente la giurisprudenza ha avuto occasione di
affermare - pur con riferimento a fattispecie diversa da
quella che stiamo esaminando - che anche l’amministra-
tore del condominio la cui nomina sia sottoposta a condi-
zione ha il potere di convocare l’assemblea dei condomini
(3): facoltà che deve ritenersi spettare pertanto anche
all’amministratore la cui nomina sia condizionata alla
“presentazione” della polizza che stiamo considerando.
A parte ciò, è importante sottolineare che la norma
non dispone che la mancata presentazione della polizza
assicurativa richiesta dall’assemblea costituisce motivo di
nullità della nomina dell’amministratore e nemmeno che
essa costituisca causa tipica della sua revoca.
Il meccanismo che il legislatore ha utilizzato è invece -
come si è visto - quello della elezione della presentazione
della polizza a “condizione” per la nomina dell’ammini-
stratore, sì che f‌ino a quando l’evento previsto non si sia
verif‌icato la nomina dell’amministratore non abbia effet-
to.
2. Quanto agli aspetti concreti, la sottoposizione della
nomina dell’amministratore ad una condizione può rende-
re le cose più complesse sul piano operativo. Il fatto che
la condizione in questione abbia natura di condizione so-
spensiva rende infatti necessaria la verif‌ica - da effettuarsi
evidentemente in un momento successivo a quello della
nomina dell’amministratore - della effettiva realizzazione
della condizione: verif‌ica che è ragionevole pensare che
debba essere operata da parte di una nuova assemblea
da convocarsi appositamente (si noti che in questo caso
potrebbe pensarsi che già in via iniziale possa essere con-
vocata una doppia assemblea con le formalità di cui al-
l’ultimo comma del nuovo art. 66 disp. att. c.c., o potrebbe
ipotizzarsi anche - come già si è detto - la convocazione
della nuova assemblea da parte dello stesso amministra-
tore la cui nomina sia sottoposta alla condizione di cui qui
si discute).
Con riguardo a tale nuova assemblea, poi, possono pro-
spettarsi - per il caso in cui emergesse che la condizione
prevista non si fosse realizzata - nuove determinazioni con
ulteriori sviluppi che potrebbero essere differenti caso per
caso. Ad esempio potrebbe accadere che la nuova assem-
blea deliberi di nominare un nuovo amministratore diver-
so da quello la cui nomina era sottoposta alla condizione
non realizzatasi (ed in questo caso l’assemblea potrebbe
condizionare anche la nuova nomina alla stipulazione da
parte del nuovo amministratore di una polizza assicurati-
va, con conseguente necessità di una successiva ulteriore
assemblea per la verif‌ica dell’avveramento di tale condi-
zione); oppure potrebbe ipotizzarsi che la nuova assem-
blea, revocando la decisione di f‌issazione della condizione
in precedenza disposta, confermi la nomina dell’ammini-
stratore che era stato in precedenza nominato ma a questo
punto senza più la precedente condizione; oppure ancora
potrebbe ipotizzarsi che la nuova assemblea decida di
prorogare il termine per la presentazione della polizza
da parte dell’amministratore nominato (anche in questo
caso, peraltro, rendendosi necessaria la convocazione di
un’ulteriore successiva assemblea per la nuova verif‌ica
dell’avveramento della condizione). Come si vede, i pos-
sibili sviluppi concreti della vicenda sono molti e differen-
ti l’uno dall’altro.
3. Quanto al contenuto ed alle f‌inalità della polizza va
notato innanzitutto che - come si è osservato in dottrina
- il terzo comma dell’art. 1129 non prevede al riguardo
alcun riferimento quantitativo preciso per la polizza in
questione.
Va poi ricordato che in dottrina si è ritenuto che la
f‌inalità della nomina “appare quella di tenere indenne il

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