BERICA PMI S.R.L. - Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la 'Legge 130') e dell'articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il 'Testo Unico Bancario') ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato (il 'Codice Privacy').

Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato (il "Codice Privacy"). Berica PMI S.r.l. ("Berica PMI 2") comunica che, con contratto di cessione concluso in data 28 febbraio 2013 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130 (il "Contratto di Cessione"), ha acquistato pro soluto e in blocco da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., con sede legale in Vicenza, Via Btg. Framarin 18 - C.F., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 00204010243 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario al n. 1515 e, in qualita' di capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza, al n. 5728.1 dell'albo dei gruppi bancari di cui all'art. 64 del Testo Unico Bancario ("BPVi"), con efficacia economica dalle ore 00:01 del 1 marzo 2013 (la "Data di Efficacia"), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di mutuo chirografari e ipoecari (i "Contratti di Mutuo") che, alla data del 31 gennaio 2013 (la "Data di Valutazione"), ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i "Crediti"): (i) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta;

(ii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana;

(iii) mutui i cui debitori Ceduti siano classificati da BPVi alla Data di Valutazione come in bonis (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti);

(iv) mutui i cui debitori appartengano a una delle seguenti categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): 256 (Holding finanziarie private), 280 (Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione), 430 (Imprese produttive), 431 (Holding private), 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti), 614 (Artigiani), 615 (Altre famiglie produttrici);

(v) mutui in riferimento ai quali alla Data di Valutazione non ci fosse piu' di una rata scaduta e non pagata;

(vi) mutui derivanti da Contratti di Mutuo con scadenza successiva al 28 febbraio 2013 e con scadenza anteriore o uguale al 31 dicembre 2042;

(vii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo aventi data di stipulazione successiva o uguale al 1° gennaio 2000 e antecedente o uguale al 31 gennaio 2013;

(viii) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla Data di Valutazione, uguale o superiore ad Euro 2.500 (Euro duemilacinquecento/00) ed inferiore o uguale ad Euro 15.000.000 (Euro quindicimilioni/00);

(ix) mutui il cui importo di stipula in linea capitale sia uguale o superiore ad Euro 10.000 (Euro diecimila/00) ed inferiore o uguale ad Euro 25.000.000 (Euro venticinquemilioni/00);

(x) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (ad esclusione, per chiarezza, dei mutui SAL che, alla Data di Valutazione, prevedano ulteriori erogazioni sulla base dello stato avanzamento lavori);

(xi) nel caso di mutui ipotecari, i cui beni immobili costituiti in garanzia siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana;

(xii) mutui i cui debitori e i relativi garanti siano (i) persone fisiche residenti in Italia o (ii) persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia;

(xiii) mutui identificati con i seguenti NDG: CONS, COOP, DI, FISPA, FISRL, PF, SAA, SAS, SNC, SPA, SRL e SS;

(xiv) mutui identificati con il seguente "codice prodotto": CIB, CIM, FEM, IIM;

(xv) mutui identificati con il seguente "codice sub-prodotto": "2", "3", "135", "308", "311", "722", "912", "914", "915", "00C", "01C", "01N", "02D", "02N", "03C", "03D", "03N", "04C", "04N", "05C", "05N", "06C", "07C", "07N", "08N", "09C", "10C", "12B", "13C", "15C", "16C", 17C", "19C", "20C", "32C", "33C", "35C", "36C", "84C" "86C", "87C", "89C", "90C", "92C", "94C", "98C", "A00", "A01", "A02", "A06", "A08", "A09", "A13", "A14", "A15", "A16", "A17", "A20", "A24", "A26", "A36", "A50", "A51", "A60", "A61", "B01", "B02", "B03", "B04", "B05", "B06", "B10", "B11", "B12", "B13", "B16", "B20", "B21", "B26", "B27", "B28", "B29", "B30", "B31", "BP1", "BP3", "BP4", "L63", "P23", "P24", "P26", "P27", "P28", "U43", "U61", "U63", "W81", "W82", "X01", "X04", X06", "X07", X10", "X53", "Y01", "Y02", "Y05", "Y06", "Y07", "Y09", "Y16", "Y17", "Y21", "Y23";

(xvi) mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano, a seconda del caso, l'applicazione del tasso fisso per l'intera durata del contratto o l'applicazione del tasso variabile (incluso il tasso variabile con cap) per l'intera durata del contratto;

(xvii) nel caso di mutui a tasso fisso, derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano un tasso di interesse almeno pari o superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento);

(xviii) nel caso di mutui a tasso variabile, derivanti da Contratti di Mutuo che (a) prevedano uno spread almeno pari o superiore allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento);

e (b) siano indicizzati all'Euribor;

(xix) mutui derivanti da Contratti di Mutuo il cui piano di ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali, semestrali o annuali;

(xx) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano uno dei seguenti piani di ammortamento: (a) cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi;

o (b) cosiddetto "italiano", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel tempo ed una quota interessi;

o (c) cosiddetto "bullet" per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui la quota capitale viene pagata interamente ed in un'unica soluzione alla scadenza del relativo piano di ammortamento;

(xxi) mutui che, al 20 febbraio 2013, non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;

(xxii) mutui in relazione ai quali, al 20 febbraio 2013, almeno una rata (anche di soli interessi) sia stata pagata;

(xxiii) nel caso di (a) piu' mutui, che rispettano tutti gli altri criteri sopra elencati e che siano erogati a piu' debitori appartenenti al medesimo "gruppo di clienti connessi" (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, Capitolo 1 (Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche) o (b) di piu' mutui, che rispettano tutti gli altri criteri sopra elencati, che siano erogati al medesimo debitore e che alla data del 20 febbraio 2013 abbiano un debito residuo in linea capitale, in aggregato, superiore ad Euro 15 milioni, si intendono ceduti, tra tutti tali crediti che rispettano comunque gli altri criteri sopra elencati, i soli Crediti derivanti da mutui il cui debito residuo, in aggregato, non superi Euro 15 milioni, secondo le previsioni che seguono: (i) si intendono ceduti i Crediti derivanti da mutui aventi data di erogazione piu' risalente fino ad un debito residuo massimo, in aggregato, pari ad Euro 15 milioni (intendendosi esclusi totalmente i crediti derivanti dal mutuo per effetto del quale il suddetto limite e' superato e dagli altri mutui aventi data di erogazione successiva) e (ii) tra due crediti derivanti da mutui aventi la medesima data di erogazione, di cui uno ipotecario e l'altro non ipotecario, qualora l'inclusione di entrambi tali crediti determini il superamento del suddetto limite aggregato di 15 milioni, si intende ceduto il solo Credito derivante dal mutuo ipotecario (intendendosi esclusi totalmente i crediti derivanti dal mutuo non ipotecario e dai mutui aventi data di erogazione successiva). Quanto sopra con espressa esclusione dei: (a) mutui derivanti da contratti di mutuo concessi a favore di: (i) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;

(ii) enti religiosi;

(iii) fondazioni e associazioni riconosciute e (iv) associazioni non riconosciute o condomini;

(b) mutui derivanti da contratti di mutuo concessi a favore di personale dipendente del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza o a favore di societa' facenti parte del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza;

(c) mutui erogati da un gruppo di banche organizzate "in pool" ovvero che siano stati oggetto di sindacazione;

(d) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari (ovvero di altra forma di agevolazione), in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi...

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